Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2020, n. 16777

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2020, n. 16777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16777
Data del deposito : 3 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROFIN VASILE CRODUT nato il 01/05/1998 avverso l'ordinanza del 07/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere F D P;
sentite le conclusioni del PG RENATO FINOCCHI GHERSI il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l' 'avvocato M G, in difesa di TROFIN VASILE CRODUT, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone raccoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 8 Gennaio 2020, rigettava l' appello proposto da

TROFIN VASILE

Codrut avverso l' ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 12/12/2019 in forza della quale era stata disattesa l' istanza difensiva diretta alla revoca della misura cautelare applicata dell' obbligo di dimora in Perugia nei confronti del predetto, indagato per il reato di ricettazione.

2. Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione,

TROFIN VASILE

Codrut a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa del ricorrente lamenta, in particolare, che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, con motivazione meramente assertiva e senza esaminare i motivi di impugnazione, aveva sostenuto del tutto illogicamente che la sussistenza delle esigenze cautelari era legata al rischio che lo stesso poteva ritornare nel suo paese di origine non rientrando in Italia, in tal modo sottraendosi alle indagini ed al processo. Rileva che, in tal modo, il tribunale era pervenuto a conclusioni aberranti in quanto in base a tali presupposti la misura cautelare doveva permanere per tutta la durata del processo e, comunque, non aveva considerato che il ricorrente, in quanto soggetto incensurato, poteva certamente beneficiare della sospensione condizionale della pena. Osserva, ancora, che il tribunale era incorso in una serie di errori sintomatici della circostanza che non era stati adeguatamente valutati i motivi di gravame.
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