Cass. civ., SS.UU., ordinanza 25/07/2019, n. 20183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 25/07/2019, n. 20183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20183
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24058-2018 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SCI NAUTICO LAGHETTO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE

9, presso lo studio dell'avvocato P C P, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M C A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI

27, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F B;

- controricorrente -

COMUNE DI SPERLONGA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO

43, presso lo studio dell'avvocato U P, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -

contro

M C A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI

27, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F B;
- controricorrente al ricorso incidentale - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9/2018 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2019 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici, in relazione all'accertamento della sussistenza o meno di danni alle sponde ed alla flora con negativo riverbero sull'esercizio del diritto di uso civico di pesca, spettando la giurisdizione al TRAP ed in ordine alla legittimità o meno dei provvedimenti emessi dalla P.A. asseritamente in spregio del vincolo paesaggistico, dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione del G.A.

FATTI DI CAUSA

1. Con esposto presentato in data 5 giugno 2018 presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria Ric. 2018 n. 24058 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- e la Toscana, il sig. Mitrano C A chiedeva che il Commissario avviasse d'ufficio "tutte le necessarie ed opportune azioni a tutela dei diritti di uso civico di pesca gravanti sui laghi "Lungo" e "San Puoto" in favore della popolazione di Sperlonga (LT), nonché dell'interesse generale alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio, valutando l'adozione dei provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del R.D. n. 332/1928". Iscritto a ruolo il suddetto esposto, il menzionato Commissario disponeva l'avvio di contenzioso per procedere alla (asserita) verifica della "qualitas soli" dei beni indicati nello stesso esposto, citando dinanzi a sé il Comune di Sperlonga, la Regione Lazio e lo stesso Mitrano al fine di accertare se i laghi innanzi richiamati avessero o meno natura demaniale, con la riserva dell'adozione di ogni consequenziale provvedimento. Si costituiva il Comune di Sperlonga (che formulava istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della nominanda rappresentanza speciale prevista dall'art. 75 del R.D. n. 332/1928 e che chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del Commissario adìto), mentre la Regione Lazio sceglieva di non costituirsi. Nel procedimento interveniva anche l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sci Nautico Laghetto" (indicata nell'esposto del Mitrano come beneficiaria dell'autorizzazione all'occupazione di parte del lago San Puoto), che eccepiva il difetto di giurisdizione del predetto Commissario oltre a chiedere apposito termine per l'esperimento di un tentativo di conciliazione con il suddetto Comune in relazione al disposto di cui all'art. 29, comma 3, della legge n. 1766/1927. L'adìto Commissario si riservava per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ma, nelle more, la menzionata l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sci Nautico Laghetto" proponeva regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni unite, deducendo i seguenti motivi: Ric. 2018 n. 24058 sez. SU - ud. 18-06-2019 -3- a) difetto relativo di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, prospettando l'attribuzione della giurisdizione al competente T.R.A.P. con riferimento alla domanda risarcitoria correlata al fatto che lo sci nautico degradava notevolmente le sponde e la flora protetta ed allontanava le specie ittiche ed ornitiche del lago San Puoto;
b) difetto assoluto di giurisdizione avuto riguardo alla già intervenuta dichiarazione dell'esistenza dell'uso civico di pesca, a favore dei naturali di Sperlonga, sui laghi "Lungo" e "San Puoto", esercitabile con ogni mezzo e attrezzo consentiti dalla legge e dai regolamenti;
c) un ulteriore motivo di difetto relativo di giurisdizione con riferimento alla domanda di tutela del vincolo paesaggistico, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo a cui è demandata la cognizione della legittimità o meno degli atti amministrativi emessi in spregio dei vincoli paesaggistici;
d) un'altra ragione di difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla esclusione di ogni legittimazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in ordine all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno ambientale prodotto dalla violazione di un vincolo paesaggistico e, quindi, anche qualora detta violazione dipenda dall'uso civico.
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