Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2002, n. 17207

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Ai fini di ritenere applicabile l'art. 2112 cod. civ., relativo al trasferimento dell'azienda, anche al trasferimento di un ramo della attività aziendale, è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato come tale solo al momento del trasferimento ed in esclusiva funzione di esso, in quanto ciò consentirebbe di estromettere dall'impresa i lavoratori eccedenti, senza rispettare per essi le garanzie previste dal rapporto di lavoro preesistente, quali sussistenza di contratti collettivi o diritto alla stabilità del posto di lavoro. (In applicazione del su indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che, a fronte di un processo di "esternalizzazione", ovvero di cessione all'esterno di svariati singoli servizi da parte di un'impresa, non aveva ritenuto che la cessione avesse ad oggetto una realtà organizzativa riconducibile alla nozione di unità produttiva, e pertanto aveva qualificato l'operazione come cessione di una pluralità di rapporti lavorativi non assoggettabili alla normativa di cui all'art. 2112 cod. civ. e necessitante, per il suo perfezionamento, del consenso del lavoratore ceduto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2002, n. 17207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17207
Data del deposito : 4 dicembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E MURIO - Presidente -
Dott. P COCO - Consigliere -
Dott. G MRELLA - Consigliere -
Dott. G VRI rel. - Consigliere -
Dott. P PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANSALDO ENERGIA s.p.a. in persona del Direttore del Personale e Organizzazione, Dott. G N, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., ing. R D S, "con procura per notar R V di Genova del 18 novembre 1999, rep. n. 64740, rapp.to e difeso dall'avv. E M, presso il quale elett.te domicilia in Roma, Via L. G. Faravelli 22 giusta procura speciale a margine del ricorso,

- ricorrente -


contro
B O, M M L, C C, R E, M F, T M, T A rapp.ti e difesi dagli avv. P P, del Foro di Genova, e B C, presso il quale ultimo elett.te domiciliano in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso

- controricorrenti -


e contro
M A N I T A L - CONSORZIO PER I SERVIZI INTEGRATI in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., dott. G Cmadon, rapp.to e difeso dagli avv.ti Cesare Bosio e Maria Teresa Barbantini, presso la quale ultima elett.te domicilia in Roma V.le G. Cesare, 14 giusta procura speciale a margine del controricorso,

- controricorrente -


e contro
ANGRISANO GENNARO e

DERUDAS

Francesco


- intimati -


e sul ricorso incidentale proposto
da
B O, M M L, C C, R E, M F, T M, T A rapp.ti e difesi dagli avv. P P, del Foro di Genova, e B C, presso il quale ultimo elett.te domiciliano in Roma. via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,
- ricorrenti incidentali -
contro
ANSALDO ENERGIA s.p.a.
- intimata avverso il ricorso incidentale -
e contro
M A N I T A L - CONSORZIO PER I SERVIZI INTEGRATI
- intimata avverso il ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n. 11369/99 depositata il 23.09.1999, R.G. n. 01814/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2002 dal Relatore Cons. dott. Guido Vidiri;

Uditi gli avv.ti Enzo Marrico per la Ansaldo Energia s.p.a., Maria Teresa Barbantini per Manital, e B C per Bronzati e litisconsorti.
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbito l'incidentale.
Svolgimento del processo
In data 4 luglio 1997 l'Ansaldo Energia SpA inviava le comunicazioni ex art. 47 legge 428/1990 alle RSA in ordine all'intenzione di cedere il ramo d'azienda "Servizi Generali" al Consorzio Manital. La decisione di cessione veniva giustificata con la finalità di rispondere all'esigenza di impegnare sempre più le capacità aziendali nelle attività dirette su prodotto, mercato e tecnologie, contenendo, nella misura possibile, gli altri alti costi di funzionamento";
in particolare, l'operazione aziendale veniva definita come rientrante nell'ambito di un più ampio programma di riorganizzazione aziendale tendente a far riacquisire "competitività" all'Ansaldo.
Il ramo d'azienda "Servizi Generali" comprendeva le seguenti attività: conduzione e manutenzione di impianti termotecnici, di impianti elettrici, telefonici, Tv, di impianti di sicurezza, controllo ed antincendio, di ascensori e montacarichi e di altri impianti speciali;
manutenzione di immobili industriali e civili e relative pertinenze;
manutenzione reti di viabilità;
monitoraggio e riparazioni reti fognarie ed idriche;
progettazione di nuovi impianti generali;
gestione pratiche per autorizzazioni edilizie, permessi di costruzione, autorizzazioni USL, VVFF, etc.;
gestione e manutenzione attrezzature mensa;
gestione e manutenzione di fotocopiatrici ed altre attrezzature di ufficio;
movimentazione arredi, materiali ed attrezzature: facchinaggio;
gestione dei mezzi relativi alla trasmissione delle informazioni (telex, fax. etc.), distribuzione documentazione;
ricevimento e smistamento posta, fattorinaggio interno ed esterno. riproduzione della documentazione (disegni, etc.);
gestione degli archivi generali, di deposito e relativa conservazione e messa a disposizione della documentazione;
pulizia dei fabbricati;
giardinaggio;
gestione e distribuzione cancelleria;

gestione di pratiche relative alle trasferte dei dipendenti (prenotazioni, acquisto biglietti, rinnovo e visto passaporti, autonoleggio, "navette", etc.);
traduzioni documenti;
segreteria, reporting ed altri compiti di carattere gestionale e/o di supporto riferiti alle attività suddette.
L'operatività del trasferimento di azienda è stata fatta decorrere dal 15 settembre 1997, mentre, in data 29 luglio 1997 l'Ansaldo e Manital Consorzio per i Servizi Integrati hanno stipulato un contratto di fornitura di servizi e manutenzioni generali. La qualificazione giuridica dell'operazione di ristrutturazione aziendale come cessione di ramo di azienda, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c., è stata contestata da alcuni dei lavoratori interessati, secondo il cui assunto la fattispecie era, invece, di semplice cessione dei contratti di lavoro in corso con l'Ansaldo, da considerare inefficace in quanto non era intervenuto il consenso del contraente ceduto, consenso che comunque sarebbe stato in ogni caso necessario anche in presenza di cessione di ramo di azienda.
In particolare, nella controversia sottoposta al vaglio della Corte, con ricorso al Pretore di Genova è stato domandato l'accertamento dell'invalidità della cessione del contratto di lavoro, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. È stata chiesta altresì la dichiarazione di invalidità dello stesso contratto di appalto dei servizi sopra menzionati, per violazione, da un lato, del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dall'altro, dell'art. 24 del c.c.n.l., che vieta di affidare in appalto le attività direttamente connesse a quelle aziendali o relative alla manutenzione ordinaria. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sentenza è stata riformata, in parziale accoglimento dell'appello dei lavoratori, dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro da Ansaldo Energia SpA a Manital e ha condannato la prima "a reinserire il ricorrente nella sua funzione lavorativa e nella retribuzione anteriore alla cessione".
Il Tribunale ha ritenuto che alla fattispecie di cessione di ramo di azienda, cui si applicano gli art. 2112 c.c. e 47 l. 428/1990, è completamente estranea l'operazione di mera "esternalizzazione" di attività aziendali. non idonee come tali ad esplicare effetti diretti sui contratti di lavoro (ferma restando la possibilità di effetti indiretti, potendo, in ipotesi, la ristrutturazione tradursi in riduzione di personale mediante le procedure previste dalla legge). La ricorrenza dell'una o dell'altra delle fattispecie dipende, a giudizio del Tribunale, da dati assolutamente oggettivi, non certo dalle determinazioni del datore di lavoro, dati da identificare, perché si possa dire di essere in presenza di un ramo di azienda - anche alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia Cee - nella preesistenza di un nucleo minimo dotato di autonomia operativa e finanziaria, idoneo a giustificare l'unificazione funzionale della parte di azienda ceduta.
La cassazione della sentenza è domandata con ricorso con cinque motivi dalla SpA Ansaldo Energia.
Si è costituito con controricorso Manital - Consorzio per i servizi integrati.
Resistono con controricorso i lavoratori. proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Motivi della decisione


1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 177 del Trattato Cee, per avere il Tribunale rifiutato di accogliere la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia europea in merito all'interpretazione del senso e della portata delle direttive 14 febbraio 1977, n. 187, e 29 giugno 1998, n. 50, atteso che, in presenza del mutamento del titolare di un'entità organizzata in modo stabile, costituita dal complesso dei lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività omogenee, la legislazione comunitaria impone di considerare il lavoratore trasferito con l'impresa, da intendere quale organizzazione funzionale di beni e rapporti giuridici che ne consentano l'esercizio.


3. Il secondo motivo denuncia motivazione contraddittoria su di un punto decisivo per avere il Tribunale dichiarato di volersi uniformare ai principi dell'ordinamento comunitario come precisati dalla Corte di giustizia mentre in realtà con essi si è posto in contrasto affermando che "le risorse... anche... modeste non debbono difettare di un centro direttivo ed organizzativo, capace di renderle idonee al fine produttivo perseguito". Al contrario, l'entità economica può consistere anche in una semplice attività, valutabile economicamente e che conservi la propria identità con il trasferimento, mediante una valutazione non astratta ma concreta.

4. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. perché l"operazione di "esternalizzazione" di servizi può
ben essere realizzata con lo strumento del trasferimento di un ramo di azienda e ciò proprio al fine di garantire i posti di lavoro senza procedere all'estinzione dei rapporti di lavoro divenuti inutili, e, quindi, nella prospettiva di garanzia dei diritti dei lavoratori che è l'obiettivo del legislatore comunitario;
l'art. 2112 c.c., infatti, richiede la cessione di un'insieme di beni
coordinati per l'esercizio di un'attività di impresa, senza che sia necessario anche che tale esercizio sia attuale, bastando l'astratta idoneità allo scopo produttivo unitario.


4.1. In conclusione, per l'azienda, si era in presenza di un'entità economica che l'imprenditore poteva collocare sul mercato, ancorché il dato dell'organizzazione autonoma (che, del resto, non sarebbe mai configurabile in relazione ai rami di azienda svolgenti attività accessorie) non fosse preesistente al trasferimento, ma solo con la cessione si fosse realizzata l'unificazione di determinati servizi e attività in capo ad un unico soggetto, il quale era stato così posto in condizione di rispondere a domande del mercato. Conclude, quindi, la società ricorrente che l'autonomia dell'entità economica (nel caso, i servizi generali) deve apprezzarsi in concreto, per il fatto che alcuni beni siano separabili dalla parte restante dell'azienda e, immediatamente (come accaduto nella specie, senza alterazioni dell'organizzazione preesistente), siano in grado di consentire la realizzazione di servizi e prodotti richiesti dal mercato.

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