Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2022, n. 31877
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEPOTE BRANDOLIN VALTER nato a TORINO il 18/09/1966 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA CLLO dredra-Lonclusq—chtedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato L R del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato S S del foro di TORINO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di NEPOTE BRANDOLIN VALTER, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
- l'avvocato R L che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Torino, in data 21 giugno 2019, in parziale riforma della decisione impugnata dichiarava di non doversi procedere nei confronti di V N B per il reato ascritto al capo A) della rubrica perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflitta, per il capo B), in quella di mesi otto di reclusione. V N B era stato chiamato a rispondere dell'incendio di cui al capo A), cagionato nel cantiere di Cono, aperto dalla ditta Devietti Costruzioni s.r.
1.1 e provocato con il lancio di una bottiglia molotov. Ancora a suo carico era stata contestata e ritenuta la condotta di porto della bottiglia indicata, materiale esplodente ai sensi della legge 497/74. La Corte di merito riteneva che gli elementi emersi escludevano che si potesse addivenire ad assoluzione nel merito per il reato di cui al capo A) della rubrica e ne dichiarava, pertanto, l'estinzione per prescrizione maturata già il 21 gennaio 2018. Richiamava la Corte anzidetta la motivazione della sentenza di primo grado e ne confermava il percorso argomentativo. Escludeva, poi, la nullità della decisione per la manc:ata audizione del consulente tecnico della difesa, Balossino, osservando che dopo l'esame del perito era esclusa la necessità di ascoltare anche il consulente tecnico a discarico, là dove egli, nominato in fase di conferimento dell'incarico peritale, aveva preso parte allo svolgimento delle operazioni relative e non aveva svolto specifiche attività o confutazioni dell'opera prestata dall'ausiliario del Giudice. Annotava come la moglie dell'imputato, attraverso la deposizione, avesse inteso fornire al marito un alibi, che non aveva retto allo scrutinio dibattimentale. Del resto, si è spiegato che, nonostante la perizia non avesse offerto elementi certi circa l'esatta identificazione dell'imputato come autore del gesto, emergeva che si sarebbe dovuta escludere l'ipotesi di un estraneo che, fatto ingresso nella proprietà
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA CLLO dredra-Lonclusq—chtedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato L R del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato S S del foro di TORINO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di NEPOTE BRANDOLIN VALTER, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
- l'avvocato R L che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Torino, in data 21 giugno 2019, in parziale riforma della decisione impugnata dichiarava di non doversi procedere nei confronti di V N B per il reato ascritto al capo A) della rubrica perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflitta, per il capo B), in quella di mesi otto di reclusione. V N B era stato chiamato a rispondere dell'incendio di cui al capo A), cagionato nel cantiere di Cono, aperto dalla ditta Devietti Costruzioni s.r.
1.1 e provocato con il lancio di una bottiglia molotov. Ancora a suo carico era stata contestata e ritenuta la condotta di porto della bottiglia indicata, materiale esplodente ai sensi della legge 497/74. La Corte di merito riteneva che gli elementi emersi escludevano che si potesse addivenire ad assoluzione nel merito per il reato di cui al capo A) della rubrica e ne dichiarava, pertanto, l'estinzione per prescrizione maturata già il 21 gennaio 2018. Richiamava la Corte anzidetta la motivazione della sentenza di primo grado e ne confermava il percorso argomentativo. Escludeva, poi, la nullità della decisione per la manc:ata audizione del consulente tecnico della difesa, Balossino, osservando che dopo l'esame del perito era esclusa la necessità di ascoltare anche il consulente tecnico a discarico, là dove egli, nominato in fase di conferimento dell'incarico peritale, aveva preso parte allo svolgimento delle operazioni relative e non aveva svolto specifiche attività o confutazioni dell'opera prestata dall'ausiliario del Giudice. Annotava come la moglie dell'imputato, attraverso la deposizione, avesse inteso fornire al marito un alibi, che non aveva retto allo scrutinio dibattimentale. Del resto, si è spiegato che, nonostante la perizia non avesse offerto elementi certi circa l'esatta identificazione dell'imputato come autore del gesto, emergeva che si sarebbe dovuta escludere l'ipotesi di un estraneo che, fatto ingresso nella proprietà
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi