Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2022, n. 37971

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2022, n. 37971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37971
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 26258 - 2020 proposto da: KOLODZIEJCZYK AGNIESZKA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LOREDANA LIONETTI, S VIOTTI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Disconoscimento rapporto lavoro agricolo. Legge nr. 241 del 1990 Onere della prova R.G.N. 26258/2020 Cron. Rep. Ud. 09/11/2022 PU

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati L M, A S, E D R, ANIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/01/2020 R.G.N. 425/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza nr. 219 del 2020, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva rigettato la domanda dell’odierna ricorrente volta alla declaratoria d'illegittimità del provvedimento con cui l'INPS aveva disconosciuto le prestazioni di lavoro agricolo da lei svolte in vari anni (2010 e 2012).

2. La Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta violazione della legge nr . 241 del 1990 , art. 3, comma 4, e ha, poi , osservato come gravasse sull'assicurata la prova della sussistenza dei presupposti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, concludendo per il rigetto della domanda, per non essere stata detta prova raggiunta in giudizio.

3. In particolare, la Corte ha osservato come la prova testimoniale al riguardo offerta fosse stata giudicata generica dal primo giudice e la statuizione non fosse stata oggetto di censure.

4. Avverso tale p ronuncia ha ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificatogli.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte a i sensi delD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 - bis, convertito dallaL. 18 dicembre 2020, n. 176 .

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi delD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art.23, comma 8 - bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto, nei termini di legge,la trattazione orale.

7. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione dell’art. 97, comma 2, Cost. nonché dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990, per avere la Corte di merito ritenuto non applicabile il principio generale contenuto nell'art. 3 indicato che, in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'agire amministrativo, impone che ogni provvedimento debba essere motivato e che la motivazione debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze della istruttoria.
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