Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2020, n. 14232

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2020, n. 14232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14232
Data del deposito : 8 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33503-2018 proposto da: M PARKING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell'avvocato M S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L M B e G O;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI M, M FRONTEMARE PARKING COOP A R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5295/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere A V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G O.

FATTI DI CAUSA

1. Con bando pubblicato il 5 novembre 2013, il Comune di Moneglia indiceva una gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di «un parcheggio multipiano uso pubblico e privato in Moneglia località Piccola», per la quale era prevista nel bando l'erogazione di «un contributo consistente nella cessione in permuta del secondo piano interrato il cui valore di permuta è stimato in Euro 2.500.000,00, come indicato nella convenzione quadro».

1.1. In forza di detta convenzione, al concessionario veniva affidata «la costruzione e gestione di un'autorimessa articolata su due piani, da realizzarsi all'interno dell'esistente terrapieno stradale di proprietà comunale, sito in Moneglia, in corrispondenza del Lungomare Dante Alighieri, in via Burgo». La gestione e la manutenzione del parcheggio pubblico, previsto al primo piano interrato della struttura, era concessa per un periodo di venticinque anni, a fronte del pagamento al Comune di un canone annuo di Euro 1.000,00. All'art. 3 della concessione, l'ente pubblico riconosceva al concessionario, a titolo di «corrispettivo» per la progettazione e la realizzazione dell'opera, nonché «per la parte eventualmente residua in conto gestione», «un prezzo corrispondente al valore di trasferimento in permuta della piena ed esclusiva proprietà della porzione di autorimessa costituita dal secondo piano interrato, destinato ad uso privato unitamente alle rampe di accesso carrabili e pedonali». Lo stesso articolo prevedeva, altresì, che il trasferimento della proprietà al concessionario si sarebbe comunque perfezionato solo con il collaudo definitivo dell'opera.

1.2. La gara veniva aggiudicata alla Società Cooperativa Moneglia Frontemare Parking s.c.a.r.l. che, in data 19 maggio 2014, sottoscriveva con il Comune la concessione di costruzione e gestione dell'opera.

1.3. Successivamente, il 30 luglio 2015, la concessionaria stipulava con la società Moneglia Parking s.r.l. un contratto per la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione del parcheggio pubblico realizzato al primo piano della struttura, per la durata di venticinque anni dal collaudo, a fronte di un corrispettivo di Euro 290.000,00. Nel contratto era prevista una clausola di salvaguardia (art. 6), in forza della quale «qualora il Comune di Moneglia dovesse negare il subentro nella concessione per colpa unica ed esclusiva della parte venditrice, il presente contratto si dovrà considerare risolto».

1.4. Il 6 agosto 2015 la concessionaria sottoscriveva con il Comune di Moneglia il verbale di presa in carico anticipata delle opere e, nello stesso mese, la Moneglia Parking avviava l'attività di gestione del parcheggio pubblico. Quindi, con determinazione del 30 dicembre 2015, il Comune prendeva atto della cessione del ramo d'azienda relativo alla costruzione e gestione del parcheggio pubblico.

1.5. Senonchè, la società odierna ricorrente apprendeva successivamente che - con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14 febbraio 2017 - il Comune di Moneglia aveva avviato il «trasferimento in permuta alla Cooperativa Frontemare Parking, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di concessione di costruzione e gestione di un parcheggio multipiano parte ad uso pubblico e parte ad uso privato in Loc. La Piccola, del 75% dei box realizzati, richiamando la disposizione di cui all'art. 8 della convenzione regolante i rapporti tra le parti». A tale atto faceva seguito la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 12 luglio 2017, con la quale l'ente pubblico approvava uno «schema di trasferimento di immobili in adempimento degli obblighi assunti in convenzione per concessione di costruzione e gestione di parcheggio multipiano uso pubblico e privato in loc. La Piccola», autorizzando contestualmente il responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici «alla sottoscrizione degli atti di cessione dei box». All'avvio di tale procedimento di cessione dei beni l'ente pubblico si sarebbe determinato, stando a quanto riportato nelle suddette delibere, in forza del «verbale congiunto di accertamento della fine dei lavori redatto in data 3 dicembre 2016», che la Moneglia Parking assumeva di non avere mai conosciuto.

1.6. A seguito di tali fatti, quest'ultima - in data 15 settembre 2017 - proponeva, pertanto, ricorso al TAR Liguria, impugnando le delibere del Consiglio Comunale nn. 13 e 58 del 2017, nonché il verbale di accertamento della fine dei lavori del 3 dicembre 2016. La società ricorrente formulava, altresì, domanda di accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti, nei suoi confronti, dalla determinazione del 30 dicembre 2015, con la quale il Comune aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, il suo subentro nella concessione per la costruzione e la gestione dell'opera. Con sentenza n. 460/2018, il TAR adito declinava la propria giurisdizione, affermando la sussistenza, in relazione alla controversia de qua, della giurisdizione del giudice ordinario.

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Moneglia Parking s.r.I., che veniva rigettato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5295/2018, depositata il 10 settembre 2018. Il giudice di appello riteneva che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, fossero in discussione, per un verso, vicende successive al contratto di concessione, stipulato dopo l'aggiudicazione, e relative all'esecuzione del medesimo contratto, per l'altro verso, la «mera verifica a carattere vincolato e su basi di parità» della sussistenza di una delle ipotesi in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la parte privata ha «il diritto a subentrare nella titolarità del rapporto concessorio in forza di autonomo contratto di cessione stipulato con l'originaria concessionaria». Il Consiglio di Stato riteneva, altresì, del tutto irrilevante - ai fini del riscontro della giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la prospettazione dell'appellante - l'addotta assenza del collaudo, non incidendo tale circostanza sul completamento dell'opera da ritenersi avvenuto, come risultava evidente dal verbale di accertamento della fine dei lavori del 3 dicembre 2016. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Moneglia Parking s.r.l. nei confronti del Comune di Moneglia e della Moneglia Frontemare - Società Cooperativa a r.I., affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i quattro motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - la Moneglia Parking denuncia la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice ammnistrativo, in relazione all'art. 111, ottavo comma, Cost.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi