Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/02/2023, n. 5490

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Massime1

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/02/2023, n. 5490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5490
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

5490/23 ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - SANITARIA Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Adunanza del 02/12/2022 - CCDott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - R.G.N. 11615/2019Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Awon 5490 Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 11615/2019 proposto da: EL FI LL, IA FI LL, IC FI LL, MI FI LL E RN FI LL, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE JULIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO;

- ricorrenti -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, clettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato LUCA PROCACCI che la rappresenta e difende;
2022

- controricorrente -

2140 PA NI, IA ER, NI AN e ID AC;

- intimati -

avverso la sentenza n. 182/2018 del TRIBUNALE DI VERBANIA, depositata l'11/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI R.G.N. 11615/2019 Adunanza del 02/12/2022 Rilevato che, con ordinanza resa in data 17/1/2019, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 348-bis c.p.c., l'appello proposto da IO FF LA, NI FF LA, EL FF LA, MI FF LA e LL FF LA avverso la sentenza dell'11/4/2018 con la quale il Tribunale di ER ha rigettato la domanda proposta dagli appellanti per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, di AO SO, GI ER, NI AN e AV BO, al ri- sarcimento dei danni subiti iure haereditario e iure proprio dagli attori in conseguenza del decesso di LV IA, madre degli stessi, nella specie verificatasi a causa di una infezione da stafilococco aureo contratta in occasione di un intervento chirurgico eseguito, ad opera dei sanitari convenuti, presso l'Ospedale di ER;
con l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, la corte territoriale ha rilevato la piena condivisibilità delle motivazioni dettate dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda degli attori, avendo il tribunale evidenziato, sulla base di quanto emerso all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudi- zio, l'avvenuta dimostrazione, da parte dei convenuti, che l'infezione nosocomiale contratta dalla IA (individuata come causa del re- lativo decesso), pur dovendosi causalmente ricondurre all'intervento chirurgico eseguito all'interno dell'Ospedale di ER, non fosse in alcun modo riconducibile alla responsabilità della struttura sanitaria e dei medici convenuti, essendo piuttosto attribuibile a un evento non prevedibile, né prevenibile con la diligenza dovuta;
avverso la sentenza Tribunale di ER, IO FF LA, NI FF LA, EL FF LA, MI FF LA e LL FF LA propongono 3 Adunanza del 2 dicembre 2022 -R.G. n. 11615/2019 rel. cons. Marco Dell'Utri ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., sulla base di tre motivi d'impugnazione;
l'Azienda Sanitaria Locale VCO resiste con controricorso;
AO SO, GI ER, NI AN e AV Bo- nacci non hanno svolto difese in questa sede;

considerato che

, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice di primo grado (così corne la corte d'ap- pello) erroneamente escluso la responsabilità dei convenuti in relazione al decesso di LV IA, avendo gli attori debitamente compro- vato il nesso causale tra il decesso della paziente e l'intervento chirur- gico eseguito presso la struttura sanitaria convenuta, là dove le con- troparti avevano totalmente omesso di fornire un'adeguata dimostra- zione che l'infezione che condusse al decesso della paziente fosse at- tribuibile a una causa agli stessi non imputabile;
al riguardo, i ricorrenti si dolgono della lettura dell'insieme degli elementi istruttori nella specie condotta dai giudici di rnerito, essendosi questi ultimi basati su una consulenza tecnica d'ufficio limitata al solo esame degli scarni e insignificanti documenti prodotti in giudizio dai convenuti, nel loro complesso inidonei a dar conto dell'effettiva ricon- ducibilità dell'infezione nosocomiale oggetto di causa a un fatto estra- neo alla responsabilità delle controparti, con la conseguente carenza di motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato;
4 Adunanza del 2 dicembre 2022 - R.G. n. 11615/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere i giudici di merito erroneamente applicato al caso di specie le norme che impongono, ai fini della valu- tazione della prova presuntiva, l'ammissibilità di indici specificamente dotati di gravità, precisione e concordanza (segnatamente in relazione alla dimostrazione della riconducibilità dell'infezione in esame a un fatto estraneo alla responsabilità dei convenuti), nonché per aver er- roneamente dato luogo all'applicazione di una praesumptio de prae- sunto, ricavando una prova presuntiva sul presupposto di un'ulteriore presunzione, con particolare riguardo alla riconosciuta non prevenibi- lità dell'infezione nosocomiale desunta presuntivamente, non già da un fatto noto oggettivamente comprovato, bensì da ulteriori indici presun- tivi privi dei richiamati requisiti di gravità, precisione e concordanza;
con il terzo motivo, il ricorrente censura nella sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice di primo grado erroneamente applicato le norme in materia di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria, nonché in tema di accertamento del nesso di causalità, avendo il tribunale erroneamente escluso la respon- sabilità dei convenuti nonostante questi ultimi non avessero fornito al- cuna adeguata dimostrazione che l'infezione nosocomiale contratta dalla paziente fosse oggettivamente dovuta a una causa agli stessi non imputabile, e dovendo peraltro escludersi alcuna obiettiva rilevanza, a Adunanza del 2 dicembre 2022 R.G. n. 11615/2019 rel. cons. Marco Dell'Utri tal fine, alla generica nozione di 'complicanza' nella specie illegittima- mente riguardata alla stregua di un astratto evento 'prevedibile ma non prevenibile';
tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione-sono fondati;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o

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