Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 957
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Testo completo
1. A.A. ricorre, con quattro motivi, illustrati con una memoria, contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con atto di costituzione, per la revocazione dell'ordinanza n. 19783/2021 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso della parte privata avverso la sentenza n. 02/03/2015 della Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") dell'Umbria.
2. Con tale sentenza la C.T.R. aveva respinto l'appello del contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione proposta dal contribuente contro gli avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per gli anni 2005, 2006, 2007, che ricostruivano con metodo sintetico i suoi redditi, in mancanza della presentazione delle dichiarazioni.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso ("I Omessa pronuncia della Suprema Corte sul quarto motivo del ricorso in Cassazione alle pagg. 13-14 (art. 395 c.p.c. , n. 4)", si deduce l'errore revocatorio dell'ordinanza di questa Corte che ha omesso di pronunciare sul quarto motivo di ricorso per cassazione concernente la violazione di legge commessa dal giudice tributario di appello, che non ha considerato che l'ufficio aveva violato il principio di buona fede e di leale collaborazione in quanto, prima, aveva emanato gli avvisi di di raccolta generale 957/2023 accertamento sulla base della documentazione prodotta oltre il termine indicato nell'originario invito al contribuente, ma comunque nel termine successivamente concordato con quest'ultimo, salvo poi negare, in maniera contraddittoria, in sede contenziosa (e precisamente nelle controdeduzioni depositate in primo grado), l'ammissibilità della documentazione perchè tardiva.
2. Con il secondo motivo ("II Omessa pronuncia della Suprema Corte sul quinto motivo del ricorso in Cassazione alle pagg. 14-15 (art. 395 c.p.c. , n. 4)", si deduce l'errore revocatorio dell'ordinanza di questa Corte che ha omesso di pronunciare sul quinto motivo di ricorso concernente l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) , ascrivibile al giudice tributario di appello, il quale ha ravvisato una preclusione amministrativa e processuale all'allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa, trascurando che, in realtà, i documenti sui quali si fondava la difesa del contribuente erano già stati prodotti nel contraddittorio precontenzioso. Segnatamente, in data 22/06/2011, e con fax del 27/06/2011, prima dell'emanazione degli avvisi di accertamento, erano stati prodotti documenti bancari svizzeri, che l'ufficio non aveva ritenuto inammissibili, ma esclusivamente non decisivi.
3. Con il terzo motivo ("III La decisione è fondata sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ed il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ( art. 395 c.p.c. , n. 4)", in primo luogo, vengono così riassunti i fatti di causa: (i) nel 2010 veniva inviato al contribuente un invito a presentarsi presso l'ufficio per fornire delucidazioni sugli anni di imposta 2004-2005;il contribuente (nonchè sua moglie) B.B., sottoposta ad analoghi accertamenti) non veniva a conoscenza della richiesta e quindi non si presentava e l'Amministrazione emetteva l'avviso per il 2004;(ii) nel giugno-luglio 2011 si svolgeva il contraddittorio precontenzioso per gli anni 2005-2007, e il contribuente presentava le dichiarazioni rilasciate in data 23/06/2011 dal consocio della banca svizzera (C.C.) - che attestavano cospicue rimesse annue dal conto di D.D. a quello della figlia B.B., quali importi idonei a coprire le ingenti spese di famiglia e al mantenimento dei beni in Italia, sotto il profilo del redditometro - e l'A.F. ammetteva tale documentazione;(iii) nell'agosto-settembre 2011 l'Agenzia delle entrate notificava gli avvisi di accertamento per gli anni 2005-2007, nei quali non negava l'ammissibilità, tempestività e legittimità della documentazione di terzi, ma ne disconosceva la rilevanza, mantenendo la stessa posizione anche in sede di accertamento con adesione;(iv) sfumato l'accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso avverso gli atti impositivi per gli anni 2005-2007, nel quale, con riferimento alla documentazione di terzi, (cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione) "almeno implicitamente rilevava l'impossibilità di adempiere alla richiesta (l'Invito) dell'ufficio per causa non imputabile al contribuente e ne valorizzava il contenuto";dal canto suo, l'Amministrazione contestava l'ammissibilità della documentazione di terzi prodotta dal contribuente. In secondo luogo, svolte queste premesse, il ricorrente denunzia il vizio revocatorio dell'ordinanza di questa Corte che afferma che la contestazione da parte dell'ufficio in punto di ammissibilità della documentazione di terzi, prodotta dal contribuente, sia avvenuta in sede di accertamento con adesione, e cioè anteriormente alla notifica del ricorso, benchè tale contestazione fosse stata formulata soltanto nelle controdeduzioni del giudizio di primo grado e nonostante che, nel corso del giudizio, tale circostanza non fosse mai stata controversa. Il ricorrente, infine, asserisce che la rilevanza e decisività dell'errore revocatorio sarebbero confermate dalle pronunce favorevoli nei confronti dello stesso contribuente e della consorte austriaca, in relazione all'avviso di accertamento per il 2004, e, soprattutto, dalla sentenza n. 34538/2021 di questa Sezione tributaria, avente ad oggetto gli avvisi per gli anni d'imposta 20052007 a carico di B.B., fondati sui medesimi fatti rilevanti nel presente giudizio, che ha cassato con rinvio la sentenza di appello favorevole al F.