Cass. civ., sez. III, sentenza 23/11/2021, n. 36067

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L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c.n.), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo grado, risulta emessa al di fuori del presupposto di legge, occorrendo che detto provvedimento sia adottato prima di procedere alla trattazione della causa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/11/2021, n. 36067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36067
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

36 067 -21 ORIGINALE Oggetto ITALIANA REPUBBLICA NAVIGAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE $ R.G.N. 21909/2019 Cron.36067 TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. R G Ud. 15/06/2021 Presidente Dott. A F PU Consigliere - Dott. D SINI Dott. L A SANO · Consigliere Rel. Dott. E STI Consigliere Consigliere -Dott. G CTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21909-2019 proposto da: G S V elettivamente domiciliato in ' ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI N 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che 10 rappresenta e LORENZO PICOTTI, difende unitamente agli avvocati 2021 GIUSEPPE DUCA, GABRIELLA DE STROBEL;
1733 ricorrente -

contro

F D, elettivamente domiciliato in presso lo studioROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 291 dell'avvocato V M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALICE TIOZZO, ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA;
P S, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI GALLARETO e GABRIELE ANNI';
ACTV SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 103, presso lo studio dell'avvocato M DO, che lo rappresenta e difende FILIPPOunitamente agli avvocati MARCO RODOLFI, MARTINI;
GENERALI ITALIA SPA 00885351007, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e difende;
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO ALESSANDRI, che lo rappresenta e difende;
controricorrenti nonchè

contro

AMBROSI FRANCO, COOPERATIVA SERENISSIMA TAXI ARL ;

- intimati -

avversO la sentenza n. 2199/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito l'Avvocato;
udito il pubblico ministero dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA Fatti di causa 1. Gundula Schafer-Vogel, in proprio e quale genitore dei minori J V, L V e E V, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia S P chiedendo, previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1681 cod. civ., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 cod. civ, la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 8.768.946,16, o quella di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Espose in particolare parte attrice quanto segue. Il congiunto Joachim Reinhard Vogel, a bordo di una gondola nel Canal Grande di Venezia, condotta dal convenuto, era deceduto, mentre la moglie ed i figli, odierni attori, a bordo con lui avevano riportato lesioni di diversa gravità, a seguito di investimento della gondola da parte del vaporetto ACTV condotto da Manuele Venerando, nell'ambito di un sinistro che aveva visto coinvolti anche il vaporetto condotto da R D A, quello condotto da F Z, un'altra gondola condotta da D F ed il moto-taxi della Cooperativa Serenissima Taxi condotto da Franco ५ Ambrosi. Il P aveva ormeggiato la gondola all'ormeggio del Magistrato delle Acque in un punto avanzato verso il centro del canale e corrispondente alla sporgenza dell'imbarcadero ed era sceso dall'imbarcazione e salito sul pontile, appena avvedutosi del pericolo, omettendo di consigliare ai suoi passeggeri di fare altrettanto ed omettendo in alternativa di retrocedere di pochi metri accostando alla riva sinistra. prescrizioneSi costituì la parte convenuta eccependo la semestrale di cui all'art. 418 cod. nav. e chiedendo il rigetto della domanda. Chiamò inoltre in causa Reale Mutua Ass.ni e ATCV s.p.a.. Quest'ultima chiamò in causa F A, la Cooperativa Serenissima Taxi, e D F, che a loro volta chiamarono in causa Generali Assicurazioni. 4 2. Con sentenza di data 4 dicembre 2018 il Tribunale adito rigettò la domanda, condannando la parte attrice alla rifusione delle seguenti spese processuali: Euro 52.000,00 in favore di Stefano P;
Euro 52.000,00 in favore di Reale Mutua;
Euro 25.000,00 in favore di ATCV s.p.a.;
Euro 25.000,00 in favore di F A e Cooperativa Serenissima;
Euro 25.000,00 in favore di Generali Italia quale assicuratore del moto-taxi;
Euro 25.000,00 in favore di D F;
Euro 25.000,00 in favore di Generali Italia quale assicuratore di D F. Premesso che erano state prodotte le sentenze di condanna penale per omicidio colposo aggravato di M V, R D A, F Z, F A e Daniele Forcellini, osservò il Tribunale che con riferimento all'azione contrattuale era intervenuta la prescrizione semestrale ai sensi degli artt. 1680 cod. civ. e 418 cod. nav., e non quella annuale di cui all'art. 2951, né risultava l'inapplicabilità del codice della navigazione alla luce dell'art. 23 legge reg. Veneto n. 63 del 1993 (disposizione che prevedeva che al servizio pubblico di trasporto di persone con natanti, assimilato al servizio taxi, non si applicassero le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa), tenuto conto della gerarchia delle fonti e dell'impossibilità per i provvedimenti amministrativi di derogare alla legge, nonché dell'esclusione delle procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. Aggiunse che il termine di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3, cod. civ. era riferibile alla sola azione extracontrattuale e che per avvalersi di tale termine era necessaria una fattispecie che integrasse gli elementi oggettivi e soggettivi di un fatto di reato, ovvero della fattispecie di responsabilità extracontrattuale, senza potersi avvalere della presunzione a fondamento dell'azione contrattuale. Osservò 5 ancora che doveva essere disattesa la domanda subordinata ai sensi dell'art. 2043 alla luce delle risultanze degli atti penali e dell'inchiesta amministrativa, la quale, svolta dalla Direzione Marittima di Venezia ai sensi degli artt. 579 e sgg. cod. nav., aveva concluso nel senso che «non si ravvisa alcuna responsabilità colposa nei confronti del P [...] ed anzi ravvede una condotta prudente ed incolpevole allorquando si affianca al pontile Magistrale alle acque per minimizzare il rischio di sinistro marittimo e tutelare se stesso e gli occupanti» ed, a conferma di quanto già rilevato dal GIP nel decreto di archiviazione, si leggeva che «l'indagato, nella situazione data, ha tenuto l'unica condotta di navigazione corretta e, dall'esito degli esperimenti giudiziali, non vi erano altre condotte che avrebbero potuto porre in salvo i passeggeri». Aggiunse ulteriormente che l'inchiesta amministrativa aveva rilevato la correttezza della manovra posta in essere dal P, non potendosi sostenere che la gondola si trovasse prossima alla mezzeria del canale, mentre, come rilevato dai consulenti del PM, l'unico punto di attracco parallelo alla sponda del canale era rappresentato dal pontile del Magistrato alle acque, e che, essendo G avvenuta la collisione appena quattordici secondi dopo l'accosto al pontile, come evidenziato nell'inchiesta amministrativa, il P non aveva avuto tempo sufficiente per spostare il mezzo o evacuare gli occupanti, allorquando si era accorto del mezzo ACTV in

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