Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2024, n. 2878

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, deve farsi riferimento al centro dei suoi affari ed interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui la loro gestione è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo un ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo, con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

In tema d'imposte sui redditi, la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, non è esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, in quanto, dovendo contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, prevale il luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2024, n. 2878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2878
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 19977/2016 Numero sezionale 44/2024 Numero di raccolta generale 2878/2024 Data pubblicazione 31/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *IRPEF ILOR ETTORE CIRILLO Presidente ACCERTAMENTO MICHELE CATALDI Consigliere Ud.12/01/2024 PU GIAN PAOLO MACAGNO Consigliere-Rel. PAOLO DI MARZIO Consigliere FEDERICO LUME Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19977/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-

contro

S M, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SS. APOSTOLI, 66, presso lo studio dell'avvocato M L ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C P ([...]) e A T ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 141/2016 depositata il 02/02/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/01/2024 dal Consigliere G P M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A P che ha chiesto accogliersi il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiararsi inammissibili il primo e secondo ed assorbiti il quinto e sesto motivo;
Numero registro generale 19977/2016 Numero sezionale 44/2024 Numero di raccolta generale 2878/2024 Data pubblicazione 31/01/2024 uditi per la ricorrente Amministrazione l'Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo e per la controricorrente l'Avvocato Carlo Polito, che hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate ricorre, con sei motivi, nei confronti di Marlies S avverso la sentenza in epigrafe. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della sentenza della CTP di Torino, ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento con il quale, per l'anno di imposta 2006, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di capitale ai fini Irpef e dell'atto di contestazione con il quale, per il medesimo anno, sono state irrogate sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

2. L'Ufficio, a seguito delle informazioni acquisite presso l'Amministrazione fiscale francese – consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. «lista Falciani») frutto del trafugamento, da parte di un funzionario della HSBC Private Bank di Ginevra, dei dati («scheda-cliente», o «fiche») sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell'UE a fini di contrasto dell'evasione fiscale – recuperava a tassazione, ai fini Irpef e relative addizionali, i redditi derivanti dalle disponibilità finanziarie depositate presso detto istituto di credito, non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

3. La Commissione regionale, dopo avere preliminarmente rilevato che «la contribuente risiedeva stabilmente già fin dal 1991 in Svizzera», nel merito, pur ritenendo che la documentazione acquisita fosse utilizzabile e che, quanto alla disponibilità della stessa da parte del Falciani, potessero far fede le modalità di acquisizione dell'Amministrazione finanziaria, rilevava come le 2 di 11 Numero registro generale 19977/2016 Numero sezionale 44/2024 Numero di raccolta generale 2878/2024 informazioni per tale via acquisite potessero essere utilizzate solo Data pubblicazione 31/01/2024 quale impulso o spunto di indagine e di conseguenza gli accertatori potessero farne uso a condizione che l'accertamento fosse supportato da ulteriori elementi, nella specie non addotti dall'Ufficio. Inoltre, riteneva la CTR che l'Ufficio avesse omesso di valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente a titolo di prova contraria della presunzione stabilita dall'art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009 (la lettera HSBC e gli estratti conto patrimoniali, recanti un saldo contabile al 31.12.2006 inferiore al saldo al 31.12.2005).

4. Resiste la contribuente con controricorso.

5. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378, comma 1, cod. proc. civ., chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione denuncia la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della Convenzione Italia - Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con la legge 23 dicembre 1978 n. 943, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» Contesta la ricorrente la statuizione con cui la CTR avrebbe valorizzato la residenza elvetica della signora S, documentata da un certificato di residenza rilasciato dalla Città di Lugano, accogliendo implicitamente il motivo di ricorso relativo alla pretesa insussistenza del presupposto impositivo costituito dal difetto di residenza italiana della stessa;
tale statuizione sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 4 della Convenzione Italia - Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni, alla luce del quale la CTR era invece tenuta a compiere il giudizio di prevalenza degli elementi fattuali dedotti dalle parti ai fini della determinazione del "centro di interessi vitali" della contribuente. 3 di 11 Numero registro generale 19977/2016 Numero sezionale 44/2024 Numero di raccolta generale 2878/2024 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'«Omesso Data pubblicazione 31/01/2024 esame circa fatti decisivi per il giudizio sui quali vi è stata discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.». Deduce l'Amministrazione che, attribuendo rilievo solamente alla circostanza documentale della iscrizione anagrafica presso la Città di Lugano, i Giudici di seconde cure avrebbero omesso di esaminare i fatti dedotti dall'Ufficio e dai quali aveva desunto la sussistenza della residenza italiana della signora S.

3. Con il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la «Violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», censurando la statuizione con cui la CTR ha affermato che i dati desumibili dalla c.d. Lista Falciani costituirebbero elemento indiziario inidoneo a fondare la pretesa tributaria in mancanza di "ulteriori elementi'' fattuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi