Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2004, n. 6319

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2004, n. 6319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6319
Data del deposito : 30 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione finanziaria dello stato, in persona del Ministro delle finanze in carica, e dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;



- ricorrenti -


contro
l'Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.a., già Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia, in persona del suo legale rappresentante A P, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avvocato U C, Viale Bruno Buozzi 32;

- intimata e controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo 21 dicembre 1999, n. 306/3/1999, depositata il 18 gennaio 2000;

udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 27 ottobre 2003 dal Cons. Dott. A M;

udito l'avvocato dello Stato per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1.1. Il 7 febbraio 2001, su istanza dell'Avvocatura generale dello Stato, è notificato all'Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.a., presso l'avvocato Roberto Pignatone, suo procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 21 dicembre 1999, n. 30612/03/99, depositata il 18 gennaio 2000, che ha accolto l'appello dell'Irfis contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo 3 ottobre 1992, n. 2920/01/92, che aveva rigettato il ricorso contro il silenzio rifiuto mantenuto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'

ILOR

1983 e della relativa addizionale straordinaria.


1.2. I fatti che hanno preceduto la fase della controversia in sede di legittimità sono i seguenti:
- nel 1984 l'Irfis presenta la dichiarazione dei redditi del 1983 in cui annovera gli interessi su crediti di imposta nell'attivo del conto profitti;

- il 26 novembre 1985 l'Irfis chiede il rimborso dell'ILOR per lire 82.997000;

- il silenzio rifiuto mantenuto dagli uffici è impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che, con sentenza 3 ottobre 1992, n. 2920/01/92, rigetta il ricorso;

- l'appello dell'Irfis è, invece, accolto dalla Commissione tributaria regionale di Palermo con la sentenza ora impugnata per Cassazione.


1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 21 dicembre 1999, a 306/03/99, depositata il 18 gennaio 2000, oggetto del ricorso per Cassazione, è, per quel che interessa il presente giudizio, così motivata:
- la controversia riguarda l'imponibilità degli interessi maturati, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, su crediti di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni ed imputati ai proventi del conto profitto e perdite dell'esercizio;

- poiché l'appellante esercita un'attività imprenditoriale, il suo reddito è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo di imposta;

- gli interessi corrisposti dall'Amministrazione finanziaria sui crediti di imposta relativi ad esercizi precedenti hanno la natura di interessi compensativi ex art. 1449 c.c. e non di interessi di mora ex art. 1924 c.c. o di interessi corrispettivi ex art. 1982 c.c.;

essi, inoltre, hanno la funzione di reintegrare la perdita subita dal creditore a causa della ritardata utilizzazione del credito;
ne deriva che essi non possono costituire reddito fiscale;

- anche prescindendo dalla natura compensativa degli interessi in contestazione, non è riscontrabile alcuna normativa che annoveri tali interessi nel reddito d'impresa;

- la nuova disciplina dell'imponibilità generalizzata degli interessi ex art. 56 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica retroattivamente, perché non è dettata da norme interpretative, ma da norme innovative;

- l'inclusione, operata dall'Irfis, degli interessi nell'attivo del conto profitti ha valore cautelativo e non produce acquiescenza;

- l'art. 36 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, non si applica al caso di specie, perché manca la riferibilità a dichiarazioni dei redditi precedenti all'entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ad esso conformi, dal momento che la conformità della dichiarazione originaria alle nuove norme è venuta meno a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso.

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