Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2023, n. 08355
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23547/2015R.G. proposto da: S I S, elettivamente domiciliata in
ROMA
Via Crescenzio 9, presso lo studio dell’avvocato E A (MTAMLN55A22H703U) che larappresenta e difende. -Ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -Resistente con atto di costituzione - e REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE PUGLIA, REGIONE UMBRIA, REGIONE CALABRIA, REGIONE VENETO, REGIONE MARCHE. -Intimate - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3601/2015 depositata il 18/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A a P, il quale ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
FATTI DI CAUSA
1. Saba Italia Spa, concessionaria di parcheggi pubblici , presentò istanza di rimborso della maggiore Irap, cautelativamente versata (per euro 96.539) per il periodo di imposta 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale). Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per l’agevolazione Irap , seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Roma , con sentenza n. 608/7/13, rigettò il ricorso della società.
2. La CTR del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente e ha confermato la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale, trattandosi di impresa “regolamentata”, operante nel settore dei pubblici servizi, in forza di “concessione” (e non di appalto, come dedotto dalla contribuente) e a “tariffa”.
3. La società ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello e, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria;
l’Agenzia ha resistito con atto di costituzione;
le Regioni non si sono costituite. RAGIONI DELLA DECISIONE I. In primo luogo, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni evocate in giudizio, per il loro difetto di legittimazione passiva in ragione del
ROMA
Via Crescenzio 9, presso lo studio dell’avvocato E A (MTAMLN55A22H703U) che larappresenta e difende. -Ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -Resistente con atto di costituzione - e REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE PUGLIA, REGIONE UMBRIA, REGIONE CALABRIA, REGIONE VENETO, REGIONE MARCHE. -Intimate - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3601/2015 depositata il 18/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A a P, il quale ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
FATTI DI CAUSA
1. Saba Italia Spa, concessionaria di parcheggi pubblici , presentò istanza di rimborso della maggiore Irap, cautelativamente versata (per euro 96.539) per il periodo di imposta 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale). Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per l’agevolazione Irap , seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Roma , con sentenza n. 608/7/13, rigettò il ricorso della società.
2. La CTR del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente e ha confermato la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale, trattandosi di impresa “regolamentata”, operante nel settore dei pubblici servizi, in forza di “concessione” (e non di appalto, come dedotto dalla contribuente) e a “tariffa”.
3. La società ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello e, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria;
l’Agenzia ha resistito con atto di costituzione;
le Regioni non si sono costituite. RAGIONI DELLA DECISIONE I. In primo luogo, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni evocate in giudizio, per il loro difetto di legittimazione passiva in ragione del
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