Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 06047
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Testo completo
pronunciato la seguente Oggetto Trust p.u.10/1/2023 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1999/19 proposto da MPO Partners Professional Trustee S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difes a dall'avv. A U, con studio in Milano alla galleria Strasburgo 2, come da mandato in calce al ricorso (pec: avv.antoniouricchio@pec.it) ricorrente CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Giorgione n. 106, Roma. -intimata - ;
avverso la sentenza n. 2571/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 5/06/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10 gennaio 2023 dalla dott.ssa M B;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettava l'appello proposto dal prefato trustee avverso la sentenza n. 4902/16 della CTP di Milano, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società MPO Partners Trustee.
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e di quelle ipotecaria e ca tastale in misura proporzionale, relativa ad un atto istitutivo del trust denominato "Ertis Trust", con cui era stata designata trustee la MPO Partners Professional Trustee S.p.A, atto per il quale erano state versate solo l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
3. la CTR confermavala decisione di primo grado, ritenendo che la costituzione di un trust costituisse un vincolo di destinazione da cui conseguiva un effetto traslativo, sicché, in presenza di un arricchimento patrimoniale cui è correlata la proporzionalità dell'imposizione, tale atto sconta le imposte richieste in misura proporzionale e non in misura fissa.
5. avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
l’Ufficio è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memorie difensive.Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 46-49, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla L. n. 286 del 2006, degli artt. 2 e 10 e dell'art. 1 della tariffa allegata del d.lgs. n. 346 del 1990, nonché dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto pur in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone, che fosse espressione di una maggiore capacità contributiva.
2. Con la seconda censura sidenuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2645 ter c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.;
per avere il decidente equiparato, nonostante le notevoli differenze sostanziali , un atto istitutivo di trust ad un atto di costituzione di un vincolo di destinazione;
3.Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Cost., dell'art. 20 e degli artt. 9 e 11 della Tariffa, parte prima del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., criticando la decisione della Regionale che aveva confermato la soggezione a tassazione proporzionale di un atto privo del carattere oneroso e di un contenuto patrimoniale;
4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 10 della tariffa allegata del d.lgs. n. 346 del 1990, nonché dell'art. 112 cod.proc.civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,cod.proc.civ.;
per aver i giudici territoriali omesso ogni pronuncia e valutazione in merito alle imposteipotecaria e catastale.
5. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, assorbite le altre censure.
5.1Questione controversa è se l'atto di costituzione di un trust, contestualmente dotato di beni immobili, il cui scopo sia quello di gestire tali beni per poi devolverli ai beneficiari, sia o meno soggetto ad imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.L'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, al comma 47 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
avverso la sentenza n. 2571/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 5/06/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10 gennaio 2023 dalla dott.ssa M B;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettava l'appello proposto dal prefato trustee avverso la sentenza n. 4902/16 della CTP di Milano, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società MPO Partners Trustee.
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e di quelle ipotecaria e ca tastale in misura proporzionale, relativa ad un atto istitutivo del trust denominato "Ertis Trust", con cui era stata designata trustee la MPO Partners Professional Trustee S.p.A, atto per il quale erano state versate solo l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
3. la CTR confermavala decisione di primo grado, ritenendo che la costituzione di un trust costituisse un vincolo di destinazione da cui conseguiva un effetto traslativo, sicché, in presenza di un arricchimento patrimoniale cui è correlata la proporzionalità dell'imposizione, tale atto sconta le imposte richieste in misura proporzionale e non in misura fissa.
5. avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
l’Ufficio è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memorie difensive.Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 46-49, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla L. n. 286 del 2006, degli artt. 2 e 10 e dell'art. 1 della tariffa allegata del d.lgs. n. 346 del 1990, nonché dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto pur in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone, che fosse espressione di una maggiore capacità contributiva.
2. Con la seconda censura sidenuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2645 ter c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.;
per avere il decidente equiparato, nonostante le notevoli differenze sostanziali , un atto istitutivo di trust ad un atto di costituzione di un vincolo di destinazione;
3.Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Cost., dell'art. 20 e degli artt. 9 e 11 della Tariffa, parte prima del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., criticando la decisione della Regionale che aveva confermato la soggezione a tassazione proporzionale di un atto privo del carattere oneroso e di un contenuto patrimoniale;
4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 10 della tariffa allegata del d.lgs. n. 346 del 1990, nonché dell'art. 112 cod.proc.civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,cod.proc.civ.;
per aver i giudici territoriali omesso ogni pronuncia e valutazione in merito alle imposteipotecaria e catastale.
5. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, assorbite le altre censure.
5.1Questione controversa è se l'atto di costituzione di un trust, contestualmente dotato di beni immobili, il cui scopo sia quello di gestire tali beni per poi devolverli ai beneficiari, sia o meno soggetto ad imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.L'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, al comma 47 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
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