Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2005, n. 8089

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2005, n. 8089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8089
Data del deposito : 19 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B C AZIENDA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CAMILLUCCIA

785, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRAVI ALDO, GORLANI INNOCENZO, ONOFRI GIUSEPPE, MAFFEZZONI GIANMARIA, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, SUCCEDUTA ALL'AIMA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1276/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 23/05/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/05 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

uditi gli avvocati

FAVARA

Franco,

VARRONE

Tito e

MARCHINI

Paolo dell'Avvocatura Generale dello Stato,

CHIOLA

Claudio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DELLI PRISCOLI

Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso proposto per la cassazione della sentenza in epigrafe specificata sottopone all'esame della Corte, nei suoi tre motivi, la questione di difetto della giurisdizione ordinaria sull'opposizione all'atto con il quale l'AIMA (cui poi è succeduta l'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura) aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico dell'odierno ricorrente, che aveva effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatagli.
Resiste l'Agea con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere, in relazione alle disposizioni di cui all'art 10, comma 34, del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, conv. in l. 30 maggio 2003, n. 119, e comma 36 bis dello stesso art. 10, come introdotto
dall'art. 2 del d.l. 27 gennaio 2004, n. 16, conv., con modificazioni, in l. 27 marzo 2004, n. 77 (ossia con riguardo all'eventuale esistenza delle ivi previste condizioni per la declaratoria officiosa di estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti di prelievo supplementare, dovuti da aziende produttrici di latte per consegne eccedenti le quote loro assegnate), che l'esame di ogni questione sul punto - che implica accertamenti di fatto circa l'esistenza dell'istanza di rateizzazione delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento ed il positivo esito della relativa procedura - necessariamente comporta l'esercizio di poteri di governo del processo, presupponenti, a loro votai, la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, la carenza della quale assume pregiudiziale rilevanza, siccome incompatibile con la pronuncia di provvedimenti che, sebbene di contenuto meramente formale, determinano, comunque, l'esito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle parti, le quali non possono essere sottratte al loro giudice naturale.
Deve, pertanto, essere esaminata la questione di giurisdizione proposta con i motivi di ricorso.
Il Collegio osserva che essa, negli stessi termini, è già stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite con la sentenza 14 ottobre 2004, n. 20254, che ha formulato il principio così massimato: "I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal Regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n.
3950/)2) al fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunità, in funzione di 'una quantita' globale garantità suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cd. quantitativi individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportalo, per tali soggetti, il pagamento di una somma di denaro) appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatola, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo".
Identico principio deve essere ora ribadito, non essendo stati proposti argomenti diversi da quelli già esaminati con la sentenza sopra richiamata e non potendo ritenersi che le conclusioni allora raggiunte siano infirmate dallo jus superveniens di cui all'art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che
"i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". La norma non detta, infatti, una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposi o di diritto materiale implicito, anche se non per questo meno evidente, perché, richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva ai provvedimenti stessi della natura sanzionatoria che, in precedenza, giusta la ricordata giurisprudenza, sia della Corte di giustizia CEE, sia di questa Corte regolatrice, doveva ai medesimi negarsi. Si tratta, dunque, di una norma che, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non può che disporre per l'avvenire, sicché risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, Sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei così all'area del potere punitivo dell'Amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.
In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La peculiarità della vicenda litigiosa, resa palese anche da incertezze degli orientamenti giurisprudenziali e dal perplesso contenuto della normativa di riferimento, tale da imporre la sollecitazione dell'intervento della Corte di giustizia CEE, fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio di Cassazione.

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