Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/02/2023, n. 05868

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/02/2023, n. 05868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05868
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10917-2022 proposto da: Z P, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SANTI APOSTOLI

66, presso lo studio dell'avvocato S D, rappresentato e difeso dall'avvocato N S;
-ricorrente -

contro

INTESA SO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P R;
-controricorrente - nonché

contro

ADDAZIIANGELA, NEW HAMPTON LIMITED;
-intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 238/2017 del TRIBUNALE di TERAMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B N, il quale chiede alla Corte il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Teramo.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto da P Z ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., nell’àmbito del giudizio intrapreso da Intesa Sanpaolo s.p.a.

contro

Addazii Angela, Z P e la New Hampton Ltd. innanzi al Tribunale di Teramo, avente ad oggetto: a) la domanda di accertamento della nullità della trascrizione dell’atto di conferimento e costituzione dei diritti di abitazione e di uso per Notar P G di Biella n. rep. 92275/9695, con conseguente inefficacia di alcuni atti negoziali, in ragione della loro posteriorità rispetto al sorgere del credito (atto di costituzione del fondo patrimoniale tra Addazii Angela e Z P per atto pubblico in data 3 giugno 2013, conferimento in società di Addazii Angela alla New Hampton Ltd per atto pubblico in data 31 dicembre 2014);
b) in subordine, l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., in ordine agli atti negoziali predetti. In particolare il ricorrente, premesso che sulla prima domanda sussiste indubbiamente la giurisdizione italiana, ha invece chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda revocatoria subordinata. Ha depositato controricorso la banca. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione italiana. Il ricorrente ha depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente sostiene il d ifetto della giurisdizione italiana, per essere competente il giudice inglese, ai sensi degli artt. 17 ss. reg. UE n. 1215/2012, in quanto egli prestò fideiussione in favore della società garantita in veste di consumatore, donde la competenza giurisdizionale esclusiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro, in cui egli è domiciliato. Precisa che, nonostante l’uscita del Regno Unito dalla Unione europea, resta applicabile il predetto regolamento, in forza dell’art.5 c.p.c., che dunque fissa la competenza giurisdizionale in capo al giudice dello Stato estero, in cui risiede. 2. – L’identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale
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