Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2021, n. 34523

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2021, n. 34523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34523
Data del deposito : 16 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del presidente pro-tempore nel procedimento a carico di C G, nato a Karlsruhe (Germania) il 29/03/1966 avverso il decreto del 09/02/2021 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso lo stato passivo relativo alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata a G C ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'intero capitale sociale della White Queen s.r.I.;
in particolare, la Agenzia delle Entrate, con la suddetta opposizione, si doleva della mancata ammissione dei crediti sorti successivamente al sequestro disposto in data 18 marzo 2014 e di quelli ritenuti estinti per confusione ai sensi degli artt. 1253 cod. civ. e 50 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la compensazione poteva operare solo in caso di riunione della qualità di debitore e creditore in capo allo stesso soggetto, mentre nel caso di specie i debiti tributari erano relativi a G C quale persona fisica o quale titolare della ditta individuale Flash Hammer e quindi la titolarità del rapporto tributario permaneva in capo alla persona fisica.

2. Sosteneva l'opponente che riconoscere l'estinzione del debito tributario anche quando questo derivi da attività di impresa non esercitata mediante società di capitali o addirittura non derivi da attività imprenditoriale significherebbe consentire alla persona fisica di sottrarsi al principio generale di cui al primo comma dell'art. 2740 cod. civ.;
l'effetto estintivo si produrrebbe, quindi, in relazione ai soli debiti tributari sorti in pendenza del procedimento di prevenzione, ossia dal sequestro alla confisca definitiva. I debiti tributari di cui si lamentava la mancata ammissione erano, in parte, relativi a somme di cui il Conte si era illecitamente appropriato ai danni della Hammer s.r.l. e sottoposte a tassazione come «redditi diversi» in quanto proventi illeciti. Altra parte dei debiti tributari era costituita dall'imposta di registro di una sentenza civile emessa il 23 dicembre 2014. Altra parte del debito tributario derivava dai redditi conseguiti dal Conte dall'esercizio di attività di impresa tramite la ditta individuale «Flash Hannmer di C G». Infine, vi era la imposta di registro a carico della Hammer s.r.l. per due sentenze emesse nel 2015 e nel 2016. 3. Con il decreto del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione osservando che l'art. 52 d.lgs. cit., nel far salvi i diritti dei terzi di buona fede derivanti dai crediti anteriori al sequestro, si riferisce non solo ai crediti vantati sui beni attinti dalla misura reale o il cui titolo derivi o sia in qualche modo correlato al bene stesso, in quanto sul patrimonio confiscato possono trovare soddisfazione tutti i crediti, e che la doglianza dell'opponente poggia sull'errato presupposto che sulla garanzia patrimoniale costituita dai beni confiscati possano essere fatti valere unicamente i crediti ad essi correlati. La mancata ammissione dei crediti vantati dall'opponente troverebbe giustificazione nella natura erariale degli stessi e nel citato art. 50, secondo il quale, essendo intervenuta la riunione in capo ad un medesimo soggetto delle qualità di debitore e creditore, opera l'estinzione dei crediti erariali ai sensi dell'art. 1253 cod. civ.. Inoltre, ha osservato il Tribunale, il credito relativo all'imposta di registro per le sentenze era sorto successivamente al sequestro, intervenuto in data 18 marzo 2014. 4. Avverso detto decreto ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER), a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 50, comma 2, e 52 d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato estinti per confusione tutti i crediti indicati nella domanda di ammissione, ivi inclusi quelli nei confronti di G C quale persona fisica. Sostiene che dalla considerazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale, ai sensi del citato art. 52, sui beni oggetto di confisca possono trovare soddisfazione tutti i crediti esistenti nei confronti del proposto non può farsi discendere che la estinzione per confusione di cui al citato art. 50 possa operare indiscriminatamente per tutti i crediti vantati nei confronti del proposto e non solo per i crediti correlati ai beni confiscati e perciò acquisiti al patrimonio dello Stato. In realtà, l'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è volto a consentire l'operare della causa estintiva prevista dall'art. 1253 cod. civ. anche laddove il debitore (ossia l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) ed il creditore (lo Stato, titolare del credito erariale) siano diversi ma entrambi riferibili ad un unico centro di interessi (l'Erario). Tuttavia, sostiene la ricorrente, poiché l'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 pone uno stretto collegamento tra il credito erariale destinato ad estinguersi e la confisca «dei beni, aziende o partecipazioni societarie» deve ritenersi, anche in virtù della natura di norma eccezionale della citata disposizione, che il credito erariale suscettibile di estinzione per confusione sia solo quello funzionalmente collegato ai beni oggetto di confisca, come affermato dall'Agenzia delle entrate in sede di interpello ordinario del 17 giugno 2010 n. 954-94176 e con la risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020. Diversamente ragionando, il proposto, per effetto dell'estinzione di tutti i debiti erariali per effetto della confisca, conseguirebbe un vantaggio del tutto ingiustificato. Pertanto, dovrebbe ritenersi inoperante la confusione ex art. 50 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione a tutti i crediti erariali vantati nei confronti di G C quale persona fisica in relazione ai quali non è intervenuta, per effetto della confisca, alcuna riunione in capo allo Stato delle qualità di soggetto attivo e passivo dei rapporti tributari, ed in particolare a quelli non derivati dall'esercizio dell'attività di impresa o derivati dall'esercizio di impresa in forma individuale (e quindi non riconducibili alle società oggetto di confisca).
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