Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2022, n. 33010

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2022, n. 33010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33010
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2880-2021 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso 2728 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO;
- rieerrenti =

contro

MORREALE ROSARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato R V;
- controri corrente - avverso la sentenza n. 459/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 1316/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. L S;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 2880-21 Rilevato che: la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 20/7/2020 n. 459, decidendo sull'appello proposto da R M nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Palermo tra la medesima appellante e l'Inps ed in riforma della stessa, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'istituto previdenziale, ritenendo prescritto il credito contributivo dovuto dalla appellante quale professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte negli anni indicati In ricorso;
a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa di appartenenza;
ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (al 16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009, senza che potesse aver rilievo l'ulteriore differimento previsto fino al 16 luglio 2010, in ragione della previsione di una maggiorazione dell'importo dei contributi a titolo di interessi), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (30 giugno 201 5);
ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod. civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria;
resiste con controricorso Morreale Rosaria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte in termini di rigetto del ricorso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi