Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2017, n. 6262

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In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.

L'art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti patrimoniali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2017, n. 6262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6262
Data del deposito : 10 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

06262-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli ill.mi signori magistrati OGGETTO: dott. E M - Presidente simulazione - donazione indiretta dott. A O Consigliere R.G.N.: 8701/2011 Cron.: 6262 dott. A G - Consigliere -Consigliere Rep.: Cl dott. A C dott. L A - Consigliere rel. Ud.: 6/12/2016 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 8701 - 2011 R.G. proposto da: BRATAKOS PETROS - c.f. BRTPRS53M21Z115R - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Roberto Canestrelli che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato P S ed all'avvocato S C lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE

contro

KIBIRI STYLIANI c.f. KBRSLN54D67Z115C elettivamente domiciliata in - Roma, alla via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Guido Francesco Romanelli che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato A R la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e 2435/16 A FOSSINGER VERA (quale erede di M F, deceduta il 19.9.2015, a sua volta quale erede di R F, deceduta il 13.9.2010, a sua volta quale erede di G F) INTIMATA e BOGLIOLI LUCIANA INTIMATA Avverso la sentenza n. 266 dei 17.8/22.9.2010 della corte d'appello di Trento, Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 6 dicembre 2016 dal consigliere dott. L A, Udito l'avvocato R C per il ricorrente, Udito l'avvocato G F R per la controricorrente, Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso, FATTI DI CAUSA Con atto in data 28.6.1998 P B citava a comparire dinanzi al tribunale di Trento la moglie, S K, G F e L B. Chiedeva che fosse accertata e dichiarata la simulazione relativamente all'atto di compravendita del 15.2.1994 e dunque che fosse dichiarato proprietario dell'immobile identificato all'ufficio tavolare di Bolzano come p.m. 4 della p.ed. 207 in p.t. 1055/II C.C. Bolzano, con condanna al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa;
che fosse accertata e dichiarata la simulazione relativamente all'atto di compravendita del 21.12.1994 e dunque che fosse dichiarato proprietario dell'immobile identificato all'ufficio tavolare di Trento come p.m. 16 delle pp.edd. 4584/1 e 4584/4 in p.t. 4835 C.C. Trento, con condanna al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. 2 Chiedeva in via subordinata che fosse dichiarato proprietario, in via esclusiva ovvero per la quota acclaranda, della p.m. 4 della p.ed. 207 in p.t. 1055/II C.C. Bolzano relativamente all'atto di compravendita del 15.2.1994 e della p.m. 16 delle pp.edd. 4584/1 e 4584/4 in p.t. 4835 C.C. Trento relativamente all'atto di compravendita del 21.12.1994. Chiedeva in via ulteriormente subordinata che si accertasse che aveva sostenuto spese di acquisto e ristrutturazione degli immobili anzidetti e quindi che era creditore per la somma di lire 710.000.000 ovvero per il diverso ammontare ritenuto di giustizia con susseguente condanna di S K al relativo pagamento con interessi e rivalutazione. Chiedeva in estremo subordine che si accertasse che l'immobile oggetto dell'atto di compravendita del 15.2.1994 era in comunione legale tra egli attore ed il coniuge e, per l'effetto, che fosse dichiarato proprietario per la quota di ½ del medesimo cespite. Si costituiva S K;
instava per il rigetto delle avverse domande;
in via riconvenzionale, perché il coniuge fosse condannato a liberarla dalla prestata fideiussione e a risarcirle i danni cagionati. Con sentenza n. 464/2001 il tribunale adito rigettava le domande tutte dell'attore, accoglieva in parte le domande riconvenzionali della convenuta e condannava P B a procurare alla moglie, fideiussore, l'immediata liberazione. Interponeva appello P B. Resisteva S K;
esperiva altresì appello incidentale limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria. 仆 3 Con ordinanza in data 16.7.2002 la corte qualificava la controversia come "matrimoniale" e disponeva la notifica dei gravami al pubblico ministero ai fini del suo intervento ex art. 70, 1° co., n. 2, cod. proc. civ.. Con sentenza n. 190/2003 la corte d'appello di Trento rigettava sia l'appello principale sia l'appello incidentale, compensava fino a concorrenza di 14 le spese di lite e condannava l'appellante principale ai residui 3/4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso a questa Corte P B. Resisteva S K. Con sentenza n. 4787/2008 questa Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata. Evidenziava che G F e L B, litisconsorti necessari nel quadro della prefigurata simulazione soggettiva, convenuti ritualmente in prime cure, non erano stati citati né avevano preso parte al giudizio di appello. Con atto di citazione in data 20.9.2008 P B attendeva alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio. Si costituiva S K. Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci R F, quale unica erede di G F, e L B. Con sentenza n. 266 dei 17.8/22.9.2010 la corte d'appello di Trento rigettava sia l'appello principale sia l'appello incidentale, confermava la sentenza n. 464/2001 del tribunale di Trento, compensava fino a concorrenza di ¼ le spese di lite e condannava l'appellante principale a rimborsare all'appellata i residui 3/4. Evidenziava - la corte in ordine al primo motivo del gravame principale, che la prova dell'interposizione fittizia di persona, limitatamente ad un contratto soggetto all'onere della forma scritta ad substantiam, non poteva che essere data mediante la produzione della controdichiarazione e dunque non poteva essere 休 assolta né a mezzo testimoni né a mezzo presunzioni né mediante il deferimento del giuramento "né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione" (così sentenza d'appello, pag. 12), sicché correttamente il primo giudice aveva respinto la domanda di simulazione. Evidenziava, in ordine al secondo ed al terzo motivo del gravame principale, che "lo stesso attore ha prodotto documentazione attestante il pagamento delle fatture per arredi ed opere di miglioria ed ha ammesso di aver corrisposto egli stesso il prezzo di compravendita degli appartamenti in contestazione" (così sentenza d'appello, pag. 15);
che l'acquisto di un immobile con denaro di uno dei coniugi e la contestuale intestazione del cespite all'altro valevano ad integrare la figura della donazione indiretta, per la quale è "sufficiente l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta" (così sentenza d'appello, pag. 16). Evidenziava al contempo che la domanda volta all'applicazione della normativa ellenica doveva reputarsi inammissibile, giacché formulata per la prima volta in grado d'appello. Evidenziava, in ordine al quarto motivo del gravame principale, con cui si era censurato il dictum di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla K ai sensi dell'art. 1953 c.c., che l'originaria convenuta alla stregua dei documenti prodotti aveva dato prova della fideiussione prestata a favore del coniuge e dell'insolvenza di costui;
che quindi correttamente il tribunale aveva accolto la domanda di rilievo sino a concorrenza dell'importo di lire 370.000.000;
che per altro verso l'asserita natura "familiare" del credito garantito non solo non risultava provata, ma non era stata neppure dedotta in prime cure. 5 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P B;
ne ha chiesto sulla scorta di sei

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