Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2023, n. 42584

CASS
Sentenza
13 settembre 2023
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13 settembre 2023

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In caso di sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto il solo dispositivo, e non anche la motivazione della pronunzia, è inidonea a far decorrere il termine per impugnare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2023, n. 42584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42584
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

42584-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da -Presidente- N. Sent. sez.

2.996 Pierluigi Di Stefano Relatore- P.U. 13/09/2023 Anna Criscuolo RG N. 14522/2023 Massimo Ricciarelli Riccardo Amoroso Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El AC TH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di El AC TH ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa il 21 gennaio 2020 dal Tribunale di Rimini, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione dell'art. 548 cod. proc. pen. in relazione all'erronea notificazione del dispositivo della sentenza con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato. Espone che all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2022, svoltasi con rito cartolare, al difensore era stato notificato il dispositivo della sentenza, senza, tuttavia, indicare il contestuale deposito della motivazione: conseguentemente, il 1 どう difensore, ignorando il dato, decadeva dalla possibilità di proporre ricorso, in quanto richiedeva la sentenza solo dopo il decorso del termine di legge di 15 giorni. Sostiene che l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, norma speciale prevista dalla disciplina emergenziale, non contempla la presenza delle parti all'udienza e al terzo comma dispone che il dispositivo della decisione deve essere comunicato alle parti: dispositivo nella specie notificato, ma errato o cornunque incompleto per mancata indicazione del contestuale deposito della

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