Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12672
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE BARTOLO EMILIA nata a SAN FILI il 16/02/1975 DE PAOLA IMMACOLATA nata a COSENZA il 28/02/1940 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Cosenza ha dichiarato E D B e I D P colpevoli del reato di cui all'art. 650, cod. pen. per non avere osservato l'ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 2019 con cui il Sindaco del comune di Cosenza aveva imposto, per ragioni di sicurezza pubblica, l'immediata messa in sicurezza di un fabbricato di cui erano proprietarie e, per l'effetto, le ha condannate alla pena di euro 100,00 di ammenda, ciascuna.
2. E D B e I D P ricorrono per cassazione, con atto a firma dell'avv. Fiorina Maria Bozzanello, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 650 e 677, terzo comma, cod. pen. Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata, discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto configurabile la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 650 cod. pen. nonostante la condotta di inottemperanza alle ordinanze sindacali in materia di crolli di edifici siano sanzionate esclusivamente dalla diversa norma prevista dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., applicabile qualora ricorra l'ulteriore elemento costituito dal concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, che, nel caso di specie risulta sussistente, anche se l'ordinanza non indica le precise modalità dell'intervento imposto per neutralizzarlo.
2.2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge in relazione all'art.650 cod. pen. e
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Cosenza ha dichiarato E D B e I D P colpevoli del reato di cui all'art. 650, cod. pen. per non avere osservato l'ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 2019 con cui il Sindaco del comune di Cosenza aveva imposto, per ragioni di sicurezza pubblica, l'immediata messa in sicurezza di un fabbricato di cui erano proprietarie e, per l'effetto, le ha condannate alla pena di euro 100,00 di ammenda, ciascuna.
2. E D B e I D P ricorrono per cassazione, con atto a firma dell'avv. Fiorina Maria Bozzanello, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 650 e 677, terzo comma, cod. pen. Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata, discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto configurabile la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 650 cod. pen. nonostante la condotta di inottemperanza alle ordinanze sindacali in materia di crolli di edifici siano sanzionate esclusivamente dalla diversa norma prevista dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., applicabile qualora ricorra l'ulteriore elemento costituito dal concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, che, nel caso di specie risulta sussistente, anche se l'ordinanza non indica le precise modalità dell'intervento imposto per neutralizzarlo.
2.2. Con il secondo motivo denunziano violazione di legge in relazione all'art.650 cod. pen. e
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