Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/03/2020, n. 6125
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In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento).
Sul provvedimento
Testo completo
#6 125/20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente Dott. A CO Consigliere Ud. 23/01/2020 - Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere CC Dott. A CTE Consigliere R.G.N. 3918/2019 Call 6125 Dott. M CISCUOLO Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3918-2019 proposto da: ZANCOLICH SCHERL ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SBISA', LUCIANO SAMPIETRO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T M, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato M V giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 678/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/11/2018;
2018 070 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. M CISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE T M conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste R Z S al fine di accertare la propria qualità di erede universale della defunta N Z. Deduceva che la defunta con testamento aveva individuato una serie di legatari tra cui anche l'appellante, disponendo però che il 50% della proprietà di un immobile pervenisse all'attore così come la proprietà di tutti i beni mobili ed il diritto di abitazione sulla casa nella quale l'attore viveva. Sosteneva quindi che il tenore delle disposizioni di ultima volontà della de cuius deponeva per la sua istituzione quale erede ex certa re. Si costitutiva la convenuta che si opponeva alla domanda assumendo che invece anche l'attore era un semplice legatario e che era invece la convenuta a rivestire la qualità di erede legittima, in quanto nipote della defunta e sua parente più prossima. Il Tribunale adito con la sentenza n. 309 del 4/5/2017 accoglieva la domanda del T ed avverso tale pronuncia proponeva appello la convenuta. La Corte d'Appello di Trieste, nella resistenza dell'appellato, con la sentenza n. 678 del 26/11/2018 rigettava il gravame. Quanto al motivo di appello che contestava la corretta applicazione dell'art. 588 c.c., in merito all'attribuzione della qualità di erede al T, la Corte distrettuale, una volta esclusa nella fattispecie un'ipotesi di divisione della testatrice ex art. 734 c.c., ben potendosi avere una institutio ex certa re senza previa determinazione della quota spettante all'erede, Ric. 2019 n. 03918 sez. M2 - ud. 23-01-2020 -2- potendosi determinare l'entità della quota ex post sulla base del rapporto tra i beni assegnati ed il valore complessivo del patrimonio, riteneva che dal testamento emergesse chiaramente la volontà della de cuius di istituire il T quale proprio erede. In tal senso deponeva l'assegnazione di una rilevante parte del patrimonio e soprattutto l'assegnazione dell'intero compendio mobiliare. Sebbene il criterio quantitativo non sia dirimente per risolvere l'interrogativo se vi sia stata istituzione di erede ovvero attribuzione di un legato, è proprio l'assegnazione dell'intero patrimonio mobiliare indice della volontà di considerare il T quale erede. Inoltre la de cuius aveva specificato nel testamento il forte legame affettivo che l'univa all'attore, differenziando in tal modo la sua posizione da quella degli altri legatari, aggiungendo che il T era una persona di famiglia conosciuta da oltre trenta anni, di fiducia e gradita. La possibilità di risolvere la controversia alla luce della sola lettura della scheda testamentaria rendeva irrilevante l'esame del primo motivo di appello con il quale si contestava la possibilità di avvalersi della deposizione testimoniale resa dai testi R D e F F, atteso che si trattava di soggetti che la convenuta aveva convenuto in altro giudizio al fine di fare accertare la loro incapacità a succedere alla de cuius, essendo stati istituti nello stesso testamento come legatari, risultando quindi incapaci a testimoniare. Per la cassazione di tale sentenza Z S R