Cass. civ., sez. I, sentenza 31/01/2012, n. 1338
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Nel contratto di rendita vitalizia, l'inerzia decennale del creditore nel pretendere la prestazione produce l'estinzione per prescrizione del diritto ad ottenerla, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., unicamente laddove essa concerna il diritto unitariamente inteso alla rendita stessa, mentre, allorché il diritto di cui sia omesso l'esercizio riguardi il pagamento di uno o più ratei scaduti, trova applicazione il termine breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, primo comma, n. 1, cod. civ.
Nel contratto con obbligazioni del solo proponente, di cui all'art. 1333 cod. civ., non rileva l'avvenuta sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l'unilateralità dell'obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola parte obbligata ad adempiere, mentre l'oblato ha facoltà di adempiere. Ne consegue che, fondandosi l'impegno sull'unica dichiarazione proveniente dall'obbligato, la sottoscrizione dell'atto che lo contiene da parte del beneficiario della prestazione, su cui grava l'onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell'altrui obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato nel negozio un contratto con obbligazioni del solo proponente, a titolo gratuito, ma non motivato da spirito di liberalità, con il quale le parti avevano inteso garantire al coniuge separato un decoroso tenore di vita ed al proponente di definire in tempi rapidi sia il giudizio ecclesiastico, sia la causa di separazione per colpa intrapresi dal coniuge oblato, controversie aventi ad oggetti entrambe diritti indisponibili, in tal modo smentendo in radice la bilateralità dell'impegno contrattuale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. C M R - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8330/2008 proposto da:
QUERCI LILIANA VERA (c.f. QRCLLN45H55F205Y) vedova INNOCENTI, INNOCENTI LORENZO FERDINANDO (c.f. NNCLRZ81T04F205E), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FAMAGOSTA 2, presso l'avvocato M E, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati C F, J E, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
INNOCENTI GIANFRANCO (C.F. NNCGFR52C14H541U), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso l'avvocato C A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CUZZERI ANNA MARIA;
- intimata -
sul ricorso 12069/2008 proposto da:
CUZZERI ANNA MARIA (C.F. CZZNMR21A65H501R), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato TRIFIRÒ SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUMAI BARBARA, ZUCCHINALI PAOLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INNOCENTI GIANFRANCO, QUERCI INNOCENTI LILIANA VERA, INNOCENTI LORENZO FERDINANDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 251/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
uditi, per i ricorrenti, l'Avvocato METE e JONA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto dell'incidentale (depositano note spese);
udito, per il controricorrente I, l'Avvocato RUFFINO che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso e deposita note d'udienza;
uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati TRIFIRÒ e FUMAI che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale;
accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura del 5.12.1970 Luigi I, all'epoca coniuge di Anna Maria C ed il figlio G si impegnarono a corrisponderle un assegno mensile di L.
2.000.000 rivalutabili. Deceduto nel 1995 Luigi I, Anna Maria C chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 4758 del 24 settembre 1998 nei confronti di Veri Querci I Liliana e di Lorenzo Ferdinando I, rispettivamente vedova di Luigi I, sposato in seconde nozze, e figlio dello stesso, nella qualità di eredi universali beneficiati di Luigi I ed entro i limiti di cui all'art.754 c.c., per la somma di L.
4.688.292.932 pari all'ammontare dei
ratei non pagati dal gennaio 1985 al maggio 1998.
Gli intimati proposero opposizione innanzi al Tribunale di Milano con atto del 7 maggio 2002 e chiamarono in causa I G, per essere eventualmente rimborsati dell'importo dovuto all'intimante nella misura del 50% in qualità di obbligato solidale assunta con la cennata scrittura, e per l'ulteriore quota di 1/3 del residuo 50% nella qualità d'asserito erede legittimo del dante causa. Successivamente la C chiese ed ottenne altri tre decreti ingiuntivi nn. 5529/99, 43849/01 e 61659/02 per ulteriori ratei scaduti, contro cui gli intimati proposero opposizione chiamando altresì in causa G I. In questi procedimenti, impostati sulla medesima linea difensiva, gli opponenti contestarono l'avversa pretesa assumendo la nullità del patto trasfuso nella scrittura perché integrante una transazione su diritti indisponibili.
G I, costituitosi ritualmente, chiese il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, per aver egli assunto in quel patto la veste di mero garante dell'adempimento dell'obbligazione cui si era impegnato il padre, e sostenne nel merito le ragioni della madre.
Il Tribunale adito, con sentenza del 23-24 settembre 2004, revocò uno solo dei decreti opposti emesso il 24 settembre 1998 e respinse l'opposizione avverso altri due decreti ingiuntivi, avendo ravvisato un contratto con prestazioni a carico del solo preponente a titolo gratuito e a contenuto transattivo, avente ad oggetto l'indennità spettante alla C ex art. 139 c.c., nel testo all'epoca vigente ed ora art. 129 bis c.c., sotto forma di vitalizio, valido per la presenza dei prescritti requisiti di forma e di sostanza. Escluse altresì che l'impegno realizzasse obbligazione alimentare, in quanto tale non estinta per la morte del vitaliziante. La decisione venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Milano da L Q e L I per ottenerne la riforma con conseguente declaratoria di nullità della transazione per motivi illeciti, rappresentando quegli impegni il corrispettivo di un atto dispositivo di diritti indisponibili, riguardanti lo status della beneficiaria. L'obbligazione comunque riguardava l'assegno di mantenimento.
La C, costituitasi ritualmente, chiese il rigetto dell'appello e con autonomo atto di gravame impugnò la decisione svolgendo analoghe difese.
Con memorie dello stesso tenore G I si costituì in entrambi i giudizi proponendo a sua volta appello incidentale. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 251 depositata il 31 gennaio 2007, ha confermato che l'atto controverso rappresentava contratto con obbligazioni del solo proponente, riconducibile al paradigma dell'art. 1333 c.c., a titolo gratuito ma non motivato da spirito di liberalità, inteso a garantire alla C un decoroso tenore di vita, obiettivo raggiunto attraverso la serie di prestazioni cui si era obbligato il marito, cui corrispose la rapida definizione delle varie vertenze giudiziarie pendenti. Ne ha quindi escluso la nullità, affermando che, in stante la natura inquisitoria del processo ecclesiastico che, ispirato al favor veritatis, non ammette il potere dispositivo delle parti, ma consente di dar rilievo ad eventuale accordo economico tra i coniugi ed al loro comportamento processuale, la ragione pratica sottostante l'accordo non concretava motivo illecito. Quanto all'impegno assunto da I G, rappresentava obbligazione solidale nei confronti del padre ma solo sussidiaria nei confronti della madre. La prescrizione era quinquennale trattandosi di somme da pagarsi con periodicità. Ricostruita in punto di fatto la vicenda personale dei coniugi, che aveva visto la C trasferirsi da Milano a Roma col figlio G nel 1960, e quindi l'introduzione nel 1968 da parte del marito della causa d'annullamento del matrimonio innanzi al Tribunale ecclesiastico, sfociata nell'esito da lui auspicato, indi di quella di separazione personale in sede civile, nonché di azione di restituzione del patrimonio immobiliare e mobiliare formalmente intestato alla moglie, ha ritenuto che la convenzione fosse stata stipulata per comporre reciproche esigenze. Quanto a lei, per disporre di mezzi idonei a mantenere un tenore di vita decoroso, e quanto a lui, per ottenere rapida definizione sia del giudizio ecclesiastico d'appello, cui la C effettivamente rinunciò, sia della causa di separazione per colpa, rinunciata anch'essa. L'impegno rappresentava un contratto unilaterale con obblighi del solo proponente, privo in quanto tale di causa di liberalità e del conseguente vincolo di forma.
L Q e L I hanno infine impugnato per cassazione quest'ultima pronuncia sulla base di cinque motivi. Entrambi gli intimati hanno resistito con controricorso. La C ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi che sono stati resistiti dai ricorrenti principali. Tutte le parti hanno infine depositato rispettive memorie difensive ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto sono stati proposti avverso la stessa decisione. Ancora in linea preliminare si dispone l'irricevibilità della produzione documentale allegata dai ricorrenti principali alla loro memoria difensiva, siccome trattasi di documenti non attinenti ai limitati fini previsti dall'art. 372 c.p.c.. Col primo motivo i ricorrenti