Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/1989, n. 3872

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Il sistema del blocco delle tariffe - concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione - per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni, le quali non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978, come confermato dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che - con norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 1988 - in tal senso ha interpretato autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, con la conseguente nullità di tutti gli accordi e convenzioni in contrasto con la disciplina imperativa del detto regime di congelamento tariffario, indipendentemente sia dall'eventuale carattere transattivo degli accordi predetti che dalla qualità dei soggetti intervenuti alla loro stipulazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, con riguardo alle cosiddette quote ISTAT relative al secondo semestre del 1977, la nullità dell'accordo del 30 gennaio 1981, stipulato - con l'intervento dei ministeri della sanità, del lavoro e del tesoro nonché delle regioni - ad integrazione della convenzione nazionale unica per la disciplina dei rapporti fra medici generici e pediatri del 31 maggio 1978). ( V 930/89, mass n 461929; ( V 6469/88, mass n 460790; ( V 4647/88, mass n 459531; ( V 1606/88, mass n 457648).*

La norma dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito con legge 27 marzo 1985 n. 103), che stabilisce l'irripetibilità delle somme già corrisposte sulla base di interpretazioni degli artt. 8, comma sesto, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito con legge n. 386 del 1974) ed 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 diverse dall'interpretazione autentica datane dallo stesso art. 6, si riferisce - senza per questo contrastare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost. - solo alle somme spontaneamente pagate dagli enti mutualistici ai sanitari convenzionati e non anche alle somme corrisposte in esecuzione di decisioni giudiziarie ed ancora oggetto di contestazione. ( Conf 746/89, mass n 461782; ( Conf 1379/88, mass n 457518; ( Conf 8299/87, mass n 455895).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/1989, n. 3872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3872
Data del deposito : 5 settembre 1989

Testo completo

La norma dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito con legge 27 marzo 1985 n. 103), che stabilisce l'irripetibilità delle somme già corrisposte sulla base di interpretazioni degli artt. 8, comma sesto, del d.l. 8 luglio 1974