Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/02/2018, n. 04238

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/02/2018, n. 04238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04238
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3977-2017 proposto da: G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

QUIRINALE

26, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e A G;

- ricorrente -

contro

INTERDONATO LETTERIO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, VERBARO ANGELA, BRUNO CRISTINA, LO GIUDICE LETIZIA VALENTINA;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1902/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere L T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.

RITENUTO che

l'avv. G G ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. esponendo di essere stato chiamato in giudizio dinanzi al TAR Sicilia — Catania, insieme con l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina e con gli altri soggetti indicati in epigrafe dall'avv. Letterio Interdonato, il quale avendo partecipato, al pari l'avv. G, alla "selezione per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale avvocato" (indetta dalla ASP suindicata), dopo la formulazione della graduatoria finale, ha adito il TAR deducendo l'illegittimità della clausola del bando preclusiva della valutazione del curriculum del candidato che avesse omesso di allegare la dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e la conseguente illegittimità della mancata considerazione, da parte della Commissione esaminatrice, delle attività riportate nel proprio curriculum,in applicazione della suddetta clausola del bando;
Ric. 2017 n. 03977 sez. SU - ud. 30-01-2018 -2- 3 ,„ che con il presente ricorso si chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che sia affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sull'assunto secondo cui quella di cui in oggetto non sarebbe qualificabile come procedura concorsuale pubblica di tipo comparativo, essendo finalizzata all'attribuzione solo "eventuale" di incarichi "a tempo determinato";
che nessuna delle parti indicate in epigrafe ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto il rigetto del presente regolamento di giurisdizione con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
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