Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2011, n. 22730

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Appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto (nella specie, quello ordinario) e non a quella della Corte dei Conti l'azione proposta da un ex dipendente pubblico diretta ad ottenere l'annullamento dell'atto di mutamento del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro e il conseguente ripristino del titolo originario poichè il "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere riguarda direttamente e immediatamente il rapporto di lavoro e non il trattamento pensionistico, sulla cui determinazione incide solo in via riflessa e conseguenziale, dovendosi altresì escludere che rientri tra i poteri del giudice contabile emettere pronunce a carattere caducatorio od annullatorio. (Nella specie, la risoluzione del rapporto era stata regolata, al momento della cessazione, dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995; l'amministrazione, tuttavia, dopo il pensionamento aveva ritenuto inapplicabile la citata normativa ritenendo che la fattispecie dovesse restare disciplinata dall'art. 12 del c.c.n.l. del Comparto Ministeri e, pertanto, aveva proceduto alla revisione della pensione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2011, n. 22730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22730
Data del deposito : 3 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. L F - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERO DLLO S E, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro
DI PRSIO ANNA M, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 9, rappresentata e difesa dall'avv. A B, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, n. 5989/08, del 17 luglio 2008, depositata il 5 novembre 2009, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2011 dal Consigliere Dott. R B;

udito gli avv.ti Gabrielta D'Avanzo per l'Avvocatura Generale dello Stato e B A per la parte controricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con nota del 14 giugno 2000 il Ministero delle Comunicazioni comunicava la risoluzione, con decorrenza 9 giugno 2000, del rapporto di lavoro con la sig.ra Anna Maria Di Persio ai sensi della L. n.335 del 1995, art. 2, comma 12, alla dipendente veniva liquidato ed
erogato in via provvisoria il trattamento pensionistico sulla base delle ragioni che avevano

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