Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2017, n. 27655
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello che, adita in sede di reclamo, aveva ritenuto inammissibili le domande intese a prospettare sia la natura ritorsiva del recesso che l'erroneità del computo aritmetico del periodo di comporto perché formulate solo in sede di opposizione).
Sul provvedimento
Testo completo
I 21 NOV 2017 T I R C E ABLA 'B' 27655. 17 Oggetto S EPUBBLICA ITALIANA R E T N E C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N 18708/2016 Cron 27655 SEZIONE LAVORO Composta dagil Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. C IGT MACIOCE Presidents Consigliere 7 Dott. AMELIA TORRICE Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLTO Rel. Consigliere Dott, IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13753-2016 proposto da: US TO SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso 10 studio dell'avvocato SALVATORE VITALE, che lo rappresenta ë difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente 2017 contro 2629 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI I.A.C.P. DELLA PROVING IN MESSINA, in persona del legale rappresentable CLO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CARLO MIPABELLO 6. DI SSO studio dell'avvocato GRAZIELLA RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE GAMBADAURO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 488/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 8/16;
udita la relazione della causa svolta nelia pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'inammissibilità ○ in subordine il rigetto del ricorso. udito 1'Avvocato SALVATORE VITALE e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato FELICE GAMBADAURO. R.G. n. 13753 del 2016 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 488 del 2016, decidendo sul reclamo proposto ai sensi della legge n. 92 del 2012 da SO AN EP nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della Provincia di Messina, avverso la sentenza n. 2211/15 emessa dal Tribunale di Messina l'11 dicembre 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'opposizione proposta dal SO avverso il rigetto della domanda di declaratoria della illegittimità del licenziamento per superamento del periodo massimo di comporto e per la dedotta ragione ritorsiva.
2. La Corte d'Appello, in particolare, riteneva che la domanda avente ad oggetto la natura ritorsiva del licenziamento e quella relativa all'erroneità del calcolo aritmetico, in quanto formulate solo in sede di opposizione erano inammissibili per mutamento della causa petendi ossia per introduzione di un tema di indagine completamente nuovo.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre SO AN EP prospettando otto motivi di ricorso.
4. Resiste con controricorso lo IACP di Messina.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, ssg., della legge n. 92 del 2012, nonché dell'art. 1421 cod. civ., anche in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. Assume il ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello riteneva inammissibili