Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2022, n. 03408

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2022, n. 03408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03408
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21127-2015 proposto da: FRESCURA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBULLO

10, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentato e difeso dall'avvocato M A S;

- ricorrente -

2021 contro 2491 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, (e per quanto possa occorrere per la DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO DI MATERA), rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 193/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 499/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. P N D T;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 21127/2015 Fatti di causa 1. Con sent. n. 193/2015, depositata il 30 giugno 2015, la Corte di appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e alla Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Matera il pagamento, a favore di F F, dell'indennità ex art. 69 C.C.N.L. 1995 per avere assolto, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, le funzioni di docente vicario del dirigente scolastico.

2. La Corte ha escluso il diritto all'indennità sul rilievo che i dirigenti scolastici avevano inteso delegare al Frescura specifici compiti (quali sostituzione docenti assenti, controllo firme, supporto redazione circolari), come risultava dai decreti n. 3493/2010, relativo all'anno scolastico 2009/2010, e n. 2773/2011, relativo all'anno scolastico 2010/2011, e che tali compiti - ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dall'art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 135 - non costituivano affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Frescura, con tre motivi, cui hanno resistito le Amministrazioni con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce error in procedendo (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione del divieto di pronuncia ultra petita (art. 112 cod. proc. civ.), avendo il giudice di appello pronunciato sulla capacità di stare in giudizio del dirigente scolastico, senza che un'eccezione in tal senso fosse mai stata sollevata nel giudizio di primo grado e fosse stata riproposta in sede di appello;
avendo inoltre pronunciato su una circostanza (il fatto che il ricorrente avesse sostituito il dirigente scolastico per periodi superiori a quindici giorni soltanto in due occasioni) non rilevata né con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, né con il ricorso di secondo grado.

2. Con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 22, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 69 C.C.N.L. 1995 per il personale scolastico, nonché contraddittoria e falsa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, il ricorrente censura la sentenza là dove il giudice di appello, travisandone il contenuto, ha osservato che con i decreti n. 3493/2010 e n. 2773/2011 il dirigente scolastico aveva delegato l'assolvimento di compiti specifici, mentre una corretta lettura di tali documenti avrebbe dimostrato che oggetto di delega era stata la sostituzione del dirigente dell'istituzione scolastica, attività, quest'ultima, effettivamente ed ininterrottamente svolta negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, come da attestazioni depositate, e comunque non contestata.
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