Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2006, n. 16469

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Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo". Tale principio si applica anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza, poiché i soli motivi riguardanti la giurisdizione, per i quali gli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, pure con riferimento al richiamato giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno rigettato il motivo del ricorso con il quale si deduceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio di ottemperanza ovvero per l'adozione di una pronunzia di improcedibilità, siccome comunque attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa).

Posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra, tuttavia, il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2006, n. 16469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16469
Data del deposito : 19 luglio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

16469/06 ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto fu n . SEZIONI UNITE CIVILI ellenfants (lavors) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente aggiunto R.G.N. 24744/04 Cron. 16469 Dott. Giovanni PRESTIPINO- Pre sidente di sez. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud. 22/06/06 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere C.C. Dott. Giulio GRAZIADE I Consigliere Dott. DO VIDIRI Rel. Cons igliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREANI ANTONIO, giusta delega in calce al ricorso;
2006 ricorrente 1882 contro 1 FUSI DANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato BELLOTTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta d elega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la decisione n. 6261/04 del Consiglio di St ato di ROMA, depositata il 24/09/04;
udito l'avvocato Luca CASAGNI LIPPI per delega dell'avvocato Antonio Andreani, Giorgio BELLOTTI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/06/06 dal Consigli ere Dott. DO VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione vogliano provvedere alla riunione о alla trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi iscrit ti ai nn. 9713 e 12480 del 2004;
accogliere per quanto di ragione il presente ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per il giudizio sulla validità e gli provvedimento di destituzione adottatoeffetti del dall'Istituto degli Innocenti nei confronti di AN te US con delibera del 27-29 o ttobre 2003. 2 ' SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2172 del 29 aprile 2003, il Consiglio di Stato, sesta sezione, annullava il provvedimento di J destituzione emesso il 20 dicembre 1983 dall'Istituto degli Innocenti nei confronti del proprio dipendente ANte US. Dopo tale decisione l'Istituto con delibera del 27-29 ottobre 2003, comunicata il 31 ottobre 2003, disponeva nuovamente la destituzione di ANte US a far data dal 20 dicembre 1983. Il US ha quindi proposto ricorso con cui ha chiesto di reintegrato nel posto di lavoro con essere provvedimento d'urgenza ma il ricorso, respinto in prima istanza, è stato accolto in sede di reclamo;
e di poi ha iniziato il giudizio di merito in relazione sostenendo che per gando tubos al quale l'Istituto ha presentato regolamento preventivo di giurisdizione, l'esecuzione del giudicato, relativo a controversie la pubblicaconcernenti il rapporto di lavoro con amministrazione, deve essere adito il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 37 della legge n. 1034 del 1971, ancorchè nelle more del giudizio tali controversie vengano devolute al giudice ordinario, tanto più quando la controversia riguardi l'interpretazione del giudicato amministrativo. Nel frattempo l'Istituto proponeva ricorso al Consiglio di Stato per revocazione avversO la sentenza dello stesso Consiglio n. 2172 del 2003. Infine ANte US con ricorso del 23 marzo 2004 al Consiglio di Stato, quale giudice dell'ottemperanza, chiedeva l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 2172 del 29 aprile 2003 già richiamata, chiedendo che fosse ordinato all'Istituto degli Innocenti di provvedere alla ricostruzione della sua carriera professionale, previdenziale ed assistenziale ed al pagamento delle competenze, legislativamente e contrattualmente maturate dalla data di dispensa dal servizio, risalente al 1983 sino al 30 giugno 1998, nell'importo di euro 154.133,43, o alla diversa somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con il versamento di cui agli istituti competenti delle contribuzioni assistenziali maturate sino al 30 giugno 1998 ovvero con il risarcimento del danno. DO VO Si costituiva in giudizio l'Istituto che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perchè prima del ricorso il US era stato reintegrato nel posto di lavoro, in esito al provvedimento adottato dal giudice del lavoro di Firenze. Con sentenza del 24 settembre 2004 il Consiglio di Stato disattendeva la suddetta eccezione, in ragione della diversità dell'oggetto dei due giudizi (il primo diretto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 stat. lav., ed il secondo alla ricostituzione del rapporto di lavoro sotto il profilo giuridico ed economico e con effetto dall'iniziale provvedimento di destituzione dall'impiego);
rigettava anche l'eccezione di improponibilità del ricorso per la pendenza del giudizio di revocazione, non vertendosi nelle ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., e respingeva, infine, una seconda eccezione di inammissibilità sollevata dall'istituto, secondo cui era estranea al giudizio di ottemperanza la valutazione circa l'esercizio del potere di riadozione del provvedimento finale di destituzione conclusivo del procedimento disciplinare. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato riteneva che rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo per riferirsi alla parte del rapporto lavorativo anteriore al 30 giugno 1998 - il ricorso era a UL U. fondato, e condannava, quindi, l'Istituto I du corrispondere al US le somme e gli accessori indicati in motivazione con la regolarizzazione contributiva e previdenziale. Contro tale sentenza 1'Istituto degli Innocenti ha proposto ricorso ex art. 362, secondo comma, c.p.c., affidato a tre motivi. Resiste con controricorso ANte US. Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte alla stregua dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 362, comma 2, c.p.c.

1. l'Istituto Degli Innocenti propone ricorso a queste Sezioni Unite chiedendo che la decisione del Consiglio di Stato n. 6261 del 2004 venga annullata perché viziata da eccesso di potere. taleA sostegno di ricorso deduce 1.1. l'insussistenza del presupposto della cosa giudicata, deducendo che non

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