Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/08/2022, n. 23838

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/08/2022, n. 23838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23838
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 368/2020 proposto da DE MARCO BIANCA MARIA rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. F P (PEC: avvfrancescopaascucci@puntopec.it) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via del Monte Oppio n. 5 –ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Oggetto: classamento catastale -motivazione Cons. Est. R S - co ntroricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2965/10/19 depositata in data 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore R S;
Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale era rideterminata la rendita catastale ai sensi dell’art. 1 c. 445 della L. n. 311 del 2004 di un immobile in Roma nella microzona “Monti”;
- la CTP accoglieva il ricorso;
gravava tale pronuncia di appello principale l’Ufficio;
- con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo l’atto impugnato adeguatamente motivato;
- ricorre a questa Corte la De Marco con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria;
resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

Considerato che:

- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004 e 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato l’atto impugnato, la cui motivazione in realtà consisteva in mere frasi di stile, del tutto generiche, senza alcuna indicazione degli elementi (qualità urbana del contesto, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato) che avrebbero legittimato il diverso classamento dalla cat. A/2 alla cat. A/1 e l’aumento di rendita in contestazione;
- il motivo è fondato ;
- ritiene costantemente questa Corte (vedasi in termini Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 31829 del 10/12/2018 ) che in tema di Cons. Est. R S estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento;
- ancora, si è precisato (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019) che, i n tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione;
Cons. Est. R S - e nel presente caso, come si evi nce dall’atto impugnato la cui motivazione è trascritta in ricorso per cassazione, esso è effettivamente motivato mediante formule stereotipate e meramente riproduttive di precetti normativi;
- pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata;
- al l’esito della decisione sul motivo che precede, il secondo motivo, che lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 c. 2 n. 4 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 118 c. 1 disp. att. ne c.p.c., 111 c. 4 Cost. per avere la CTR omesso di illustrare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, è assorbito;
- non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente;
- le spese dei gradi del merito sono compensate, in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;
- la soccombenza regola, invece, le spese del presente giudizio di legittimità che sono liquidate come in dispositivo;
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