Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 02644

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 02644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02644
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIORE DOMENICO nato a BACOLI il 03/03/1959 TORINO VINCENZO nato a NAPOLI il 20/03/1993 FUCITO PASQUALE nato a NAPOLI il 25/11/1982 GUATIERI ANTONIO nato a NAPOLI il 23/01/1974 IAVARONE MARIA nato a NAPOLI il 05/11/1973 VERDEROSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/06/1986 LOLLO ANDREA nato a NAPOLI il 18/03/1980 DI PIERNO GIACOMO nato a NAPOLI il 23/02/1978 ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 28/09/1988 CARBONE BRUNO nato a NAPOLI il 23/02/1977 PREZIOSO VIOLETTA nato a NAPOLI il 28/12/1972 FAGGIOLI LUISA nato a NAPOLI il 28/05/1949 COLANTUONO ARCANGELO nato a NAPOLI il 20/12/1960 LA VOLLA MARCO nato a NAPOLI il 28/07/1972 BARONE LUCIA nato a NAPOLI il 08/03/1969 DE LISO ANTONIO nato a POZZUOLI il 10/10/1977 CAPRIO MARIANNA nato a FORMIA il 18/06/1986 AYALA G J AO nato il 03/03/1975 GOMEZ PERALES ANTONIO nato il 14/03/1978 AYALA GOMEZ JULIAN ANDRES nato il 01/08/1981 PIROZZI DOMENICO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 21/01/1969 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla determinazione della pena per CAPRIO MARIANNA e TORINO VINCENZO e per la dichiarazione d'inammissibilità degli altri ricorsi;
E' presente l'avvocato PACE GIACOMO del foro di NAPOLI, in difesa di ESPOSITO VINCENZO, CARBONE BRUNO, PREZIOSO VIOLETTA, FAGGIOLI LUISA e COLANTUONO ARCANGELO, che chiede l'accoglimento del ricorso, anche in sostituzione dell'avv. DELLO JACONO DOMENICO del foro di AVERSA codifensore di ESPOSITO VINCENZO e dell'avv. FRIZZI MAURIZIO del foro di GENOVA, codifensore di CARBONE BRUNO, PREZIOSO VIOLETTA e FAGGIOLI LUISA. E' presente l'avvocato SANSEVERINO GIUSIDA del foro di BENEVENTO che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv.VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI difensore di LA VOLLA MARCO, riportandosi ai motivi di ricorso. E presente l'avvocato CAPONE ENRICO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di BARONE LUCIA, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato FROJO ARTURO del foro di NAPOLI in difesa di CAPRIO MARIANNA che unitamente al codifensore avv. FERRANDINO LUIGI del foro di NAPOLI, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli 1'11 luglio 2019 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»).

2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati A G José Antonio, A G J A, B Lucia, Marianna Caprio, C B, C A, D L A, D P Giacomo, E V, F L, F D, F P, G A, G P A, I M, L V M, L A, P D, P V, T V e V F.

3. Nell'interesse dell'imputato A G 3 A è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. Quanto al profilo inerente alla responsabilità per il reato associativo, il ricorrente critica la ritenuta condotta partecipativa dell'imputato quale appartenente al gruppo napoletano («gruppo C»), in termini di stabile fornitore dalla Colombia di cocaina insieme al proprio fratello A G J A, adducendo che l'estraneità ai fatti emergerebbe da una diversa lettura delle conversazioni e comunicazioni captate, del materiale probatorio inerente ai rapporti tra A G e imprenditori italiani oltre che delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In sostanza, come sintetizzato alle pagine 34 e 35 del ricorso, si deduce la totale mancanza della motivazione circa la responsabilità dell'imputato con eccezione del solo apparato argomentativo fondante sulle dette intercettazioni, per come lette dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», che, anche se valutate in uno con le dichiarazioni rese dai collaboratori, a detta del ricorrente avrebbero fornito «un bagaglio probatorio di scarsa qualità e interpretabile in modi alternativi a quelli indicati nella sentenza, nonché più logici e aderenti alla realtà». -7 3.2. Circa il profilo afferente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, all'esito di una breve premessa in ordine alla funzione delle stesse (come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità), deduce che «nel caso de quo il giudice di primo grado avrebbe potuto concederle» in ragione dell'incensuratezza dell'imputato.

4. Nell'interesse dell'imputato A G J A è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A), che, per il ricorrente, non emergerebbe in ragione di una diversa lettura del compendio probatorio costituito anche conversazioni e comunicazioni intercettate e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime, si legge nel ricorso, ben avrebbero i giudici di primo e di secondo grado potuto concederle in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e della confessione dallo stesso resa in udienza, in uno con la rinuncia a tutti gli altri motivi d'appello (a eccezione di quello inerente al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche).

5. Nell'interesse dell'imputata B Lucia è stato proposto ricorso fondato su due motivi con. Si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza delle fattispecie ascritte ai capi A, E e T nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). La ricorrente, in sostanza, critica la ritenuta condotta partecipativa, anche in termini di sussistenza dell'elemento soggettivo, quale appartenente al sodalizio con funzioni (retribuite) di custode della cocaina presso il proprio appartamento, quale sito di stoccaggio messo a disposizione del sodalizio. Si adduce che l'estraneità ai fatti, anche in termini di elemento soggettivo, emergerebbe da una diversa lettura delle conversazioni e comunicazioni captate, che avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante un ragionevole dubbio, oltre che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in particolare da D P, circa l'effettiva funzione svolta da B e la relativa retribuzione. L'imputata, peraltro, avrebbe intrattenuto rapporti diretti solo con il sodale C A, proprio compagno, e non con gli altri appartenenti, e non si comprenderebbe l'eventuale cadenza mensile della retribuzione (pari a 1.500,00 euro), accertata come ricevuta da B Lucia da parte del sodalizio per la propria messa a disposizione quale custode dello stupefacente. Si deduce infine l'assenza del concreto apporto all'organizzazione mafiosa nel suo complesso invece consustanziale alla sussistenza della c.d. «aggravante mafiosa».

6. Nell'interesse dell'imputata C M è stato proposto ricorso fondato su tre motivi.

6.1. Con il primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla rideterminazione della pena. La ricorrente, in particolare, evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emergerebbe dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del difensore dell'imputata, munito di procura speciale, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche ma rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen., comminando, con motivazione manifestamente illogica rispetto al dispositivo di primo grado, la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura del dispositivo in udienza.

6.2. Con i motivi secondo e terzo, invece, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere non oggetto d'appello l'esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, avrebbe dovuto in sede d'appello riconoscere come sussistenti in ragione della confessione dell'imputata, e nel non intendere la rinuncia ai motivi d'appello quale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Dalla mancata considerazione della rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità dell'imputata in termini di concordato sarebbe conseguito l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale. Ritenute insussistenti le circostanze attenuanti generiche di cui alla richiesta di concordato, essa avrebbe difatti dovuto non accogliere l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. e far discutere le parti.

7. Nell'interesse dell'imputato C B è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne.
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