Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/09/2018, n. 22256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/09/2018, n. 22256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22256
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

.G.N. 13849/2016 ORDINANZA cr„.22,i_sG sul ricorso 13849-2016 proposto da: Rep. ( • I S G, domiciliato ex lege in ROMA,ud. 23/02/2018 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CC rappresentato e difeso dall'avvocato G I S difensore di sé medesimo;

- ricorrente -

contro

P M, nella qualità di unico erede del 2018 padre P F, elettivamente domiciliato in 641 ROMA, VIA STOPPANI l, presso lo studio dell'avvocato A L F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F A G' giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè

contro

P L;

- intimato -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. F F;RG 13849/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., il sig. G I S adiva il Tribunale di Enna per chiedere la condanna dei sig.ri L P e F P al pagamento della somma di C 50.213,44, oltre interessi e spese, risultante da un credito vantato per esborsi anticipati per la registrazione di alcune sentenze e per la notifica di alcuni precetti a loro favore. Si costituivano in giudizio i sig.ri P e il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in data 03/02/2015, decideva con ordinanza resa ex art. 702 ter cod. proc. civ., comunicata in via telematica in data 04/02/2015, rigettando la domanda per intervenuta prescrizione del credito.

2. Avverso tale pronuncia, il sig. G I S proponeva appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta con ricorso depositato in data 18/02/2015, consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 10/03/2015 e notificato in data 12/03/2015. Francesco e L P eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.

3. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 86/2016 depositata il 31/03/2016, dichiarava inammissibile l'appello perché proposto con ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 702-quater cod. proc. ci‘v., e, per l'effetto, compensava le spese di lite.

4. Con ricorso notificato in data 20/05/2016, G I S impugna la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta innanzi a questa Corte, deducendo sei motivi di ricorso. Il sig. Matteo P, quale unico erede del suo dante causa F P, resiste deducendo l'improcedibilità del ricorso avversario, nonché la sua inammissibilità;
in via subordinata, chiede il rigetto dello stesso nel merito poiché infondato.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il controricorrente eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ., assumendo che esso risulta essere stato notificato a mezzo posta il 20 maggio 2006, mentre il ricorso avverso le due pronunce del tribunale e della Corte d'appello è stato depositato in cancelleria il 13.06.2016, oltre il termine scadente il ventesimo giorno perfezionamento della notifica .

1.1. Il rilievo è infondato.

1.2. Nella nota di cancelleria in atti risulta che il ricorso è stato inviato per il deposito il 6/6/2016, prima della scadenza del 9.6.2016. A tal fine non rileva che la cancelleria abbia provveduto a registrare l'atto in data successiva, valendo la data in cui l'atto è stato spedito per via postale ed e' stato ricevuto, senza soluzione di continuità causale e temporale, dalla cancelleria (v. Sez.
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