Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2020, n. 34976
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C G, nato a Vaprio D'Adda il 15/02/1955 avverso l'ordinanza del 13/12/2019 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi di ricorso;
udito per l'imputato l'avv. F F S, che ha concluso chiedendo - l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 13/12/2019, il Tribunale di Ancona rigettava il riesame proposto nell'interesse di C G avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 23/11/2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 674, 590-452 ter-452 quinquies cod.pen. ed avente ad oggetto la pavimentazione del serbatoio TK 61 insistente all'interno della Raffineria API di Falconara MM. Tale decreto seguiva altro precedente decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm in relazione ai predetti reati ed avente ad oggetto non l'intero serbatoio ma alcune parte di esso ed in particolare le scale di accesso al tetto ed alcune aperture laterali;
nel corso delle attività peritali disposte dal Pm, infatti, il consulente evidenziava che la società Api, nell'ambito dei lavori programmati di bonifica, aveva intenzione di procedere al ripristino della pavimentazione del serbatoio, fatto che avrebbe potuto compromettere l'esito degli accertamenti demandatigli.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C G, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti per mancanza assoluta di motivazione sul punto, lamentando che il Tribunale non aveva verificato che i fatti contestati integrassero il reato di cui all'art. 374 cod.pen. e non aveva valutato la memoria difensiva depositata, nella quale di evidenziava che l'attività di bonifica era stata richiesta dal consulente del Pm al quale era stato data anche comunicazione della pianificazione dell'attività di ripristino della pavimentazione del serbatoio. Con il secondo motivo
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi di ricorso;
udito per l'imputato l'avv. F F S, che ha concluso chiedendo - l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 13/12/2019, il Tribunale di Ancona rigettava il riesame proposto nell'interesse di C G avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 23/11/2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 674, 590-452 ter-452 quinquies cod.pen. ed avente ad oggetto la pavimentazione del serbatoio TK 61 insistente all'interno della Raffineria API di Falconara MM. Tale decreto seguiva altro precedente decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm in relazione ai predetti reati ed avente ad oggetto non l'intero serbatoio ma alcune parte di esso ed in particolare le scale di accesso al tetto ed alcune aperture laterali;
nel corso delle attività peritali disposte dal Pm, infatti, il consulente evidenziava che la società Api, nell'ambito dei lavori programmati di bonifica, aveva intenzione di procedere al ripristino della pavimentazione del serbatoio, fatto che avrebbe potuto compromettere l'esito degli accertamenti demandatigli.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C G, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti per mancanza assoluta di motivazione sul punto, lamentando che il Tribunale non aveva verificato che i fatti contestati integrassero il reato di cui all'art. 374 cod.pen. e non aveva valutato la memoria difensiva depositata, nella quale di evidenziava che l'attività di bonifica era stata richiesta dal consulente del Pm al quale era stato data anche comunicazione della pianificazione dell'attività di ripristino della pavimentazione del serbatoio. Con il secondo motivo
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