Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2019, n. 13350
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da OR GI, nato a [...] il [...] TE VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2018 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente, per OR, alla sospensione condizionale della pena e, per TE, al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma resa all'esito del giudizio abbreviato appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma, ai fini che qui rilevano, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riduceva la pena, quanto a GI OR, in un anno e otto mesi di reclusione e 1.600 euro di multa e, quanto a VA TE, in due anni e venti giorni di reclusione e 2.200 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso. l'indicata sentenza, GI OR e VA TE, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di GI OR è affidato a un motivo, con cui deduce vizio motivazionale in relazione al diniego del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, pur irrogando una pena inferiore a due anni di reclusione, non ha motivato in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, sussistendo, nel caso in esame, i presupposti per la sua applicazione, considerando che l'unico precedente penale è costituito da una condanna per ricettazione risalente al 2000 a pena non sospesa e interamente eseguita con il pagamento della pena pecuniaria sostitutiva.
4. Il