Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22980
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, nel corpo delle memorie del 6 febbraio 2023 e del 17 febbraio 2023, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato ELIO DI FILIPPO che, nell'interesse della ricorrente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ribadendo quando dedotto con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento di esso nonché contestando la fondatezza di quanto addotto dal Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia in data 12 ottobre 2020 resa dal G.u.p. del Tribunale di Lanciano all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto NA IN dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta per dissipazione e bancarotta preferenziale e - concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, ha rideterminato in mitius le pene a lei irrogate, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., adducendo che il fatto dell'imputata sarebbe stato erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare avente ad oggetto la differenza (pari a euro 105.299,97) tra il valore dei beni strumentali appostato in contabilità e il valore dei beni effettivamente rinvenuti (e determinato sulla scorta di una relazione di stima che la difesa ha contestato), atteso che nella specie - alla luce di quanto esposto dalla dipendente della società fallita Damedil s.r.I., IN NG - dovrebbe