Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 3071

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 3071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3071
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 6650/2021 Numero sezionale 11075/2022 Numero di raccolta generale 3071/2023 Data pubblicazione 01/02/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione a decreto Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente - ingiuntivo Dott. M M - Consigliere - Dott. L T - Consigliere - Ud. 25/11/2022 - CC Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - R.G.N. 6650/2021 Dott. R C - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6650-2021 proposto da: DI M E, DI S R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO GALASSI PALUZZI, 5, presso lo studio dell'avvocato L B, rappresentati e difesi dall'avvocato V A C, con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente- -

contro

- A N O s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. ;
- intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020;
Numero registro generale 6650/2021 Numero sezionale 11075/2022 Numero di raccolta generale 3071/2023 Data pubblicazione 01/02/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022, e all'udienza di riconvocazione del 13.1.2023, dal Consigliere relatore, dott. R C. RILEVATO CHE Il Tribunale di L'Aquila, accogliendo l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell'Unicredit Banca s.p.a., proposta da Enrico Di Maulo e Rossana Di Stefano, la dichiarò inammissibile. Di Maulo e Di Stefano impugnarono la decisione lamentando che il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell'opposizione, notificata il 17.10.13, mentre il decreto ingiuntivo era stato loro notificato il 25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d'appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell'iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato;
non era stata riscontrata l'asserita spedizione per notifica dell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc;
la notifica dell'opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. Di Maulo e Di Stefano ricorrono in cassazione con due motivi. Non si è costituita la Arena NPL One s.r.l. Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario

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