Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2011, n. 20613
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L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CEIC SRL 01054440662, in persona del legale rappresentante Ing. Navarra Walter, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato COLAIACOVO VINCENZO, con studio in SULMONA Via Carrese n. 32, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
EUROCREDITI SRL 03657340489, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Genovese Salvatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende con procura speciale del dott.ssa VIVIEN CENICCOLA Notaio in Firenze, del 16/06/2009, rep. n. 1275.;
- controricorrente -
e contro
TU DI;
- Intimato -
avverso la sentenza n. 275/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, sezione SECONDA civile, emessa il 12/02/2009, depositata il 25/02/2009;
R.G.N. 1313/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dotto FULVIO UCCELLA;
udito l'Avvocato DE MARTINI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 febbraio 2003 il Tribunale di Firenze decideva sull'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Eurocredit s.r.l., guale cessionaria del credito della ditta Adriatica Impianti di IN Dino per la somma di Euro 80.200,00 proposta dalla CEIC s.r.l. e dichiarava la nullità del decreto per inesistenza-nullità della procura. Su gravame della Eurocredit la Corte di appello di Firenze il 25 febbraio 2009 confermava la sentenza di primo grado in ordine alla nullità, ma confermava il decreto ingiuntivo, condannando la opponente al pagamento della somma in esso indicata, oltre interessi legali dal 15 dicembre 1997.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la CEIC, affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso la Eurocredit. La soc.Eurocredit s.r.l. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via preliminare va osservato che il ricorso non è inammissibile, come deduce la società resistente, per difetto di specifica indicazione della causa e della specifica funzione del Navarra quale legale rappresentante della società ricorrente. 2. - Ciò premesso, osserva il Collegio che il primo e il secondo motivo del ricorso, per la loro consequenzialità logica, possono