Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/1988, n. 4572
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Dei due requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100, per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e costituiti dall'iscrizione all'albo professionale e dall'Esercizio della libera professione (che si presume legittimo in costanza d'iscrizione all'albo), la suindicata cassa, mentre ha il potere, ai sensi dell'art. 11 lett. B) della citata legge n. 100 del 1963, di accertare la sussistenza o meno dell'Esercizio della libera professione, non ha altresì quello di verificare la legittimità dell'iscrizione all'albo professionale per una causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953 (ordinamento della professione di dottore commercialista), in quanto tale potere (in Mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 319 del 1975 in tema di previdenza degli avvocati e procuratori) spetta unicamente al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, i cui provvedimenti, vincolanti per la cassa, non sono suscettibili di Sindacato incidentale di legittimità da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, nelle controversie in tema di pensione. ( V 1565/83, mass n 426394; ( V 3675/82, mass n 421648).*
Sul provvedimento
Testo completo
Dei due requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100, per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e costituiti dall'iscrizione all'albo professionale e dall'Esercizio della libera professione (che si presume legittimo in costanza d'iscrizione all'albo), la suindicata cassa, mentre ha il potere,