Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21671

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21671
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

AIT FELLAH MOHAMED CUI

04TWYN nato 11 10/09/1991 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V M che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. A F M ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Milano, di conferma della condanna per i reati di cui all'artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (capo A) e art. 4 legge n.110/1075 (capo B).

1.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., posto che la Corte territoriale ha operato un aumento della pena per la continuazione interna con il capo di imputazione sub A), maggiore rispetto a quello operato dal giudice di primo grado che ha ritenuto congruo un aumento di un mese di reclusione per la continuazione con il capo A), e di tre mesi di reclusione per il reato satellite di cui al capo B), mentre La Corte territoriale ha applicato un aumento pari a sei mesi per il reato satellite del capo A) di tre mesi per il reato satellite di cui al capo B).

1.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto sproporzionato rispetto ai fatti di causa, eccessivo, e non sorretto da adeguata motivazione, in considerazione del modico quantitativo di sostanza stupefacente rivenuta sulla persona dell'imputato pari a 260 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina e 130 grammi di hashish.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.

1.1.Si premette che Sez. U, 24 giugno 2021, Pizzone, ha condivisibilmente ritenuto che il giudice debba calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha determinato la pena base per il reato più grave in anni sette e mesi cinque di reclusione, tenuto conto del dato ponderale e della diversità di droghe;
inoltre, ha applicato un aumento di un mese per il reato in continuazione interna (capo A) e un aumento di mesi tre per il reato in continuazione esterna di cui al capo C), tenuto conto del tipo di arma. La Corte territoriale, nell'accogliere la doglianza relativa alla scarsa riduzione di pena operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, e nell'applicarle nella loro massima estensione, ha rideterminato la pena base in anni quattro, tuttavia applicando gli aumenti per i reati in continuazione interna ed esterna in misura diversa e superiore a quella applicata dal giudice di primo grado, così collidendo con il principio affermato da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066, M, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. La Corte territoriale, pur affermando di condividere e di ritenere adeguate le determinazioni operate dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i due reati satellite, ritenendo che tali aumenti siano proporzionati alla pena irrogata per le altre condotte ascritte, si è poi distaccata da tali determinazioni che aveva dichiarato di condividere, senza nulla specificare in proposito, operando un aumento di mesi sei per il reato in continuazione interna e un aumento di mesi tre per quello in continuazione esterna, pur avendo premesso di ritenere adeguata e proporzionata la quantificazione operata dal primo giudice, rendendo così oscuro l'itinerario logico-giuridico esperito per giungere alla quantificazione dell'aumento per i due reati in continuazione. Viceversa, almeno nei casi in cui l'aumento di pena non è particolarmente esiguo o comunque modesto, il giudice è tenuto a specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a quantificare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. in una determinata misura, al fine di rendere possibile il controllo sulla motivazione a sostegno della relativa decisione (Cass., 05/02/1992, Incerti, Rv. 189295;
Cass. 15/11/1993, Marras, Rv.197246): ciò che, nel caso in esame, non è dato riscontrare. Non può pertanto dirsi che la motivazione della sentenza impugnata sia, sul punto, esente da vizi logico giuridici.
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