Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2011, n. 10163
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Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Pertanto, poiché l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; né l'atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. B G A - rel. Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B AANDRO C.F. BTTLSN59L02F205T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M;
- ricorrente -
contro
SERRANTONI MONICA C.F. SRRMNC60E56F205T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato M R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S M U, MORVILLO NICOLA ALESSANDRO PER PROCURA SPECIALE NOTARILE del 4/5/2010;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1465/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2011 dal Consigliere Dott. G A B;
udito l'Avvocato Claudio D'Angelantonio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Roberto Mastrosanti difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M S, con atto notif. In data 27.3.1999, citava in giudizio avanti al tribunale di Voghera l'ex marito B Alessandro per ivi sentir pronunciare la revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. della donazione da lei effettuata in favore del medesimo, con atto notaio A in data 5.6.89, del 50% del complesso immobiliare a lei intestato (un'ex cascina ristrutturata), e conseguentemente condannare lo stesso convenuto alla restituzione della quota del 50% dell'immobile o in subordine a corrisponderle ex art. 807 c.c., comma 2, il controvalore della quota immobiliare stessa, debitamente rivalutata, in ogni caso al risarcimento del danno per effetto della pregressa occupazione dell'immobile in questione;
in via ulteriormente subordinata l'attrice chiedeva lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'intera cascina. A sostegno della propria azione, l'attrice deduceva di avere acquistato il 30 4.1986 la predetta cascina (cascina Orzola) da ristrutturare da G B, padre del convenuto all'epoca in cui era fidanzata con il medesimo e di avere quindi successivamente donato a quest'ultimo, dopo il matrimonio, con atto notaio A in data 5.6.89, la quota del 50% dell'immobile stesso. Aggiungeva che quattro anni dopo il matrimonio e malgrado la nascita di figli, i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino al punto da sfociare in aspri conflitti e quindi in un procedimento di separazione coniugale. Precisava che in quell'occasione, intendendo proporre l'azione - poi effettivamente formulata - della revoca della suindicata donazione per sopravvenienza di figli, aveva chiesto e poi ottenuto il sequestro giudiziario del complesso immobiliare in questione.
Alessandro B, nel costituirsi, deduceva che la vicenda di compravendita e di donazione che avevano interessato il fabbricato, doveva essere valutata nell'ambito di una più complessa operazione condotta dal proprio padre G B, in vista del matrimonio poi celebrato tra esso convenuto e l'attrice. Il proprio genitore intendeva infatti realizzare un programma nell'ambito del quale avrebbe dovuto donare ad esso figlio la metà del fabbricato (la cascina da ristrutturare) e vendere la restante metà all'allora sua fidanzata, M S;
intendeva poi fornire al figlio le somme necessarie per sostenere la metà dei costi di ristrutturazione del caseggiato, riservando a sè stesso il diritto di abitazione nello stesso immobile. G B, in attuazione di tale operazione, aveva poi finito per vendere l'intero complesso immobiliare alla S, invece di donarne la metà al figlio, per la somma di L. 45.000.000, concorrendo poi con la stessa somma a formare un fondo comune dal quale attingere le risorse finanziarie necessarie in vista dei lavori di ristrutturazione della cascina;
essa S, per converso, si impegnava fiduciariamente con G B - una volta compiuta la ristrutturazione dei fabbricato ed intervenuto il matrimonio con il figlio - di donare la metà dell'immobile al futuro marito, ciò che poi si era verificato con il ricordato atto di donazione notaio A in data 5.6.89;
tale negozio pertanto - sottolineava il convenuto - non poteva definirsi propriamente una donazione, mancando l'intento di liberalità, quanto piuttosto, un atto dovuto, consistente nell'adempimento di un impegno assunto fiduciariamente dalla medesima attrice con il proprio genitore, di trasferirgli la proprietà del cespite senza corrispettivo. Ai fini della prova delle suindicate circostanze, il convenuto produceva una scrittura privata, sottoscritta in bianco dalla S (bianco segno), con la quale questa aveva conferito al marito il mandato di compilarla, al fine di dimostrare, in caso di necessità, i fatti e le intese di cui trattasi ed in modo particolare il patto fiduciario intervenuto tra l'attrice e G B. Il convenuto pertanto contestati i provvedimenti cautelari nel frattempo concessi (sequestro giudiziario del bene e nomina un custode), concludeva chiedendo respingersi la domanda di revocazione della donazione proposta dall'attrice, con tutte le altre consequenziali istanze;
non si opponeva però alla domanda proposta in via subordinata di scioglimento della comunione. La causa veniva istruita in via documentale, con l'espletamento della CTU grafologica sulla scrittura prodotta dal convenuto e delle prove orali. Infine l'adito tribunale di Voghera, con sentenza del 12,15 marzo 2002, non definitivamente pronunciando, accertata e dichiarata l'autografia della firma di S Monica alla