Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2023, n. 24730

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La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2023, n. 24730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24730
Data del deposito : 17 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 26398/2018 Numero sezionale 1348/2023 Numero di raccolta generale 24730/2023 Data pubblicazione 17/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: SUCCESSIONI PASQUALE D'ASCOLA Presidente Ud.05/04/2023 PU GIUSEPPE TEDESCO Consigliere rel. GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere CESARE TRAPUZZANO Consigliere REMO CNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26398/2018 R.G. proposto da: PIACENZA GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio degli avvocati MASSIMO E GILBERTO CASELLA PACCA DI MATRICE, rappresentato e difeso dall'avvocato P G -ricorrente-

contro

P S, con l'avvocato M R -resistente- P CMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1278/2018 depositata il 19/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona Numero registro generale 26398/2018 Numero sezionale 1348/2023 Numero di raccolta generale 24730/2023 Data pubblicazione 17/08/2023 del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'intero ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Foggia è stato adito da Piacenza Sabina con domanda di divisione giudiziale, proposta dall'attrice, fra gli altri, nei confronti di Piacenza Gerardo, in relazione ai beni pervenuti dai comuni genitori. Piacenza Gerardo, costituitosi, ha proposto domanda riconvenzionale per fare accertare l'acquisto per usucapione di una parte dei cespiti comini, che il padre gli aveva concesso in uso dal 1983. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, per quanto qui rileva, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ordinato la divisione per quote uguali nei confronti di Piacenza Sabina, Piacenza Gerardo e Piacenza Cosimo. La Corte d'appello di Bari, adita da Piacenza Gerardo, ha confermato la decisione. Essa ha rilevato che, nell'anno 1983, fu promosso fra le stese parti un giudizio volto alla divisione di quegli stessi beni oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto, il quale si era costituito in quel giudizio senza rivendicare il possesso esclusivo di parte dei beni. Ciò posto, la Corte d'appello ha riconosciuto che la domanda di divisione, infine definita con sentenza di rigetto per il mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale, aveva spiegato effetto interruttivo fino alla sua conclusione, lasciando all'appellante solo il possesso quale condomino. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Piacenza Gerardo, sulla base di tre motivi. 2 di 9 Numero registro generale 26398/2018 Numero sezionale 1348/2023 Numero di raccolta generale 24730/2023 Data pubblicazione 17/08/2023 Piacenza Sabina ha depositato tardivamente procura rilasciata al difensore, autenticata da questo in calce. Piacenza Cosimo rimane intimato. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione Seconda civile, con ordinanza del 1° agosto 2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza sulla questione riguardante l'idoneità della domanda di divisione a interrompere il possesso ad usucapionem rivendicato dal compartecipe su uno dei beni dividendi. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, oltre a quella già depositata in vista dell'adunanza camerale dinanzi alla Sesta sezione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere in primo luogo rilevata l'irritualità della costituzione di Piacenza Sabina, in quanto avvenuta in forza di procura autenticata dal difensore, laddove, in relazione alla data di introduzione del giudizio in primo grado, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009, la procura non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, sicché, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dell'art. 383 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. n. 20692/2018).

2. I motivi di ricorso possono così essere riassunti: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la Corte territoriale, in contrasto con consolidati principi di giurisprudenza, ha attribuito valore di riconoscimento dell'altrui 3 di 9

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