Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1351

CASS
Sentenza
18 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
18 febbraio 1999

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Massime • 1

La convenzione stipulata tra protezione civile e titolare di un ristorante per la somministrazione di vitto ai nuclei familiari privi di abitazione per effetto del sisma del 1980 è legittima fonte del diritto al compenso per le prestazioni eseguite da parte del ristoratore a condizione che questi fornisca la prova non soltanto dell'inserimento dei soggetti da lui assistiti negli elenchi allegati alla convenzione stessa, ma anche dell'invio dei soggetti medesimi da parte degli organi competenti, per effetto della proroga dell'originario termine (nella specie, tre mesi) convenuto tra le parti (la S.C. ha, così, confermato la statuizione di merito secondo cui nessun diritto al compenso andava riconosciuto ad un ristoratore che aveva continuato a somministrare vitto, pur dopo la scadenza dell'originario termine convenuto in tre mesi con l'amministrazione, a soggetti originariamente inseriti negli elenchi degli aventi diritto allegati alla convenzione, omettendo, peraltro, di controllare sia l'effettività del loro invio da parte delle competenti autorità, sia l'esistenza di una proroga del termine predetto dopo la sua scadenza, atteso, tra l'altro, che i beneficiari avevano, "medio tempore", riacquistato il possesso delle rispettive abitazioni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1351
Data del deposito : 18 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Mario Corda Presidente
dr. Enrico Papa Consigliere
dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere
dr. Ugo Vitrone Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 6786 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
AN IA, domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Garibaldi n. 120 ed elettivamente in Napoli, alla Via S. Pasquale a Chiaia n. 79, presso l' avv. Umberto Corvino, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio in carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1573 del 3 maggio - 4 giugno 1996. Udita nella pubblica udienza del 6 novembre 1998, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., nella persona del dr. Vincenzo Nardi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del 12 gennaio 1989 IO AR, titolare del ristorante "Da IO" in Castellammare di Stabia (NA), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile e ne chiedeva la condanna a pagargli L. 25.290.894 per fatture da lui emesse tra il 1981 e il 1985 rimaste insolute, nell'ambito del maggior credito di L. 763.141.914, e a corrispondergli le altre somme dovute per revisione prezzi, in base a convenzione stipulata il 13 marzo 1981 tra le parti per la somministrazione di vitto alle popolazioni colpite dal terremoto del 1980, della durata di mesi tre, prorogabili alle medesime condizioni precedenti, salva la revisione dei prezzi da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale. Dato che dopo due aggiornamenti di prezzi decisi dal Commissario di Governo, a gennaio e aprile del 1981, in seguito per i titolari di esercizi ricettivi non vi era stata più alcuna maggiorazione tariffaria, nonostante i maggiori costi subiti e comunque a lui non era stata pagata la somma fatturata di cui sopra, l'attore chiedeva condannarsi il convenuto a pagargli la somma liquida e quella da determinare come già precisate. Il Ministero eccepiva che la somma domandata non era stata pagata in quanto relativa a cibo somministrato a soggetti per i quali era stata ormai revocata l'ordinanza di sgombero delle abitazioni ovvero non terremotati e che alcunché competeva all'attore per gli aggiornamenti tariffari. Dopo il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Napoli, per mancata prova del credito e gravame del AR, che avendo continuato a fornire vitto agli ospiti dell'Albergo Desio, il cui titolare era stato pagato per l'ospitalità resa anche dopo che i ricoverati sarebbero dovuti rientrare nelle loro abitazioni, insisteva per il pagamento domandato e in ordine all'obbligatorietà degli aumenti previsti nell'indicata convenzione,la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1573 del 3 maggio - 4 giugno 1996, rigettava l'appello, in quanto alcuna connessione vi era tra il contratto per somministrare il vitto stipulato dal AR e il Ministero e l'altro rapporto d'albergo richiamato con l'impugnazione, e comunque le somme fatturate di cui alla domanda non potevano essere pagate, data l'inesistenza della prova della riferibilità delle prestazioni per cui si reclamava l'adempimento a soggetti forniti dei requisiti di cui agli accordi intervenuti tra le parti. La revisione dei corrispettivi per i giudici d'appello era solo facoltativa, mentre era inammissibile la domanda

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