Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2010, n. 8313
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L'affidamento da parte dell'ente locale della gestione dei rifiuti urbani ad un gestore esterno, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non comporta, né consente, il trasferimento del potere di determinare la tariffa prevista dal successivo art. 49, sia perché deve essere l'ente impositore, assumendosene la responsabilità politica, ad individuare il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del servizio da affidare a terzi, sia perché, altrimenti, operando il gestore in regime di monopolio, la tariffa sarebbe sostanzialmente determinata al di fuori di ogni tipo di controllo, sia quello privato della concorrenza, sia quello politico.
In tema di emergenza ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia, il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non si è trasferito dall'ente locale alle società di àmbito per la gestione integrata del servizio, costituite ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, dell'ordinanza Min. Int. 31 maggio 1999, n. 2983, introdotto con ordinanza Min. Int. 22 marzo 2002, n. 3190, sia perché le predette ordinanze - pur essendo state emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e potendo, quindi, disporre in deroga ad ogni disposizione vigente - devono, comunque, operare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra quello della riserva di legge in materia di esercizio del potere impositivo (art. 23 Cost.) che non può essere delegato ad enti non direttamente investiti, "ex lege", della "potestas impositionis", sia perché l'attribuzione di un potere straordinario di imposizione fiscale è possibile solo se espressamente contenuto nei limiti cronologici dell'emergenza, mentre la tariffa opera per tutti i periodi successivi di imposta, anche quando l'emergenza stessa sia superata. Né detto trasferimento può ritenersi incluso nella sanatoria dei provvedimenti emergenziali - tra i quali le predette ordinanze - prevista dall'art. 1-ter del d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2003, n. 62, non potendosi, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, da rispettare anche nell'emergenza, ritenere una società di diritto privato investita "a posteriori" di un potere impositivo che nemmeno "ex ante" poteva essere trasferito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. D L M - Presidente di Sezione -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28930/2008 proposto da:
ENNA EUNO S.P.A. (01058960863), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in 203 ROMA, VTA BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato S V, rappresentata e difesa dall'avvocato S D, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OCCHIPINTI CARMELA MILENA (CCHCML69L63C342K), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, per delega a, margine del controricorso;
- controricorrente -
sul ricorso 28934/2008 proposto da:
ENNA EUNO S.P.A. (01058 9608 63), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato S V, rappresentata e difesa dall'avvocato SAMMART::NO CARIO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OCCHIPINTI CARMELA MILENA (CCHCML69L63C342K), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso le sentenze nn. 111/28/2008 (per il ricorso r.g. n. 28934/2008) e 112/28/2008 (per il ricorso r.g. n. 28930/2008) entrambe della Commissione tributaria regionale di Palermo - Sezione distaccata di CALTANISSETTA, depositate il 21/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
uditi gli avvocati Claudio FEDERICO per delega dell'avvocato Dario Sammartino, Claudio MARTINO per delega dell'avvocato Agatino Cariola;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
L'avv. Carmela Milena O ha impugnato, con separati ricorsi proposti dinanzi al giudice tributario, due fatture relative al pagamento dell'acconto e del conguaglio per il 2004 dei servizi di igiene ambientale, eccependo la illegittimità della pretesa, sul rilievo che la sua quantificazione era avvenuta sulla base della tariffa d'igiene ambientale (t.i.a.) illegittimamente stabilita dalla Enna Euno s.p.a. - società costituita, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 2983/1999, introdotto con o.m. n.
3190/2002, per la gestione dell'ambito territoriale ottimale, a.t.o., per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Enna - alla quale tale potere, riservato agli enti locali, non poteva essere riconosciuto.
La commissione tributaria provinciale adita, con separate, ma identiche,, sentenze (una riferita all'acconto 2004 e l'altra riferita al conguaglio), ritenuta la propria giurisdizione in ragione della natura tributaria delle obbligazioni contestate, ha accolto i ricorsi, sul rilievo della illegittimità della delibera legislativa regionale, che attribuiva agli organi di governo delle società di gestione dell'a.t.o. il potere di determinare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con conseguente disapplicazione della stessa, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E. Le decisioni sono state poi confermate dalla commissione tributaria regionale, secondo la quale "con l'ordinanza commissariale n. 885 del 08.08.2003 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti si è perpetrata una vera e propria spoliazione dell'Ente Pubblico del potere riconosciuto dalla legge di quantificare la tariffa T.I.A.. Infatti sia il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 8, sia il D.P.R. n. 158 del 1999 attribuiscono all'Ente Locale la competenza di
determinare la tariffa suddetta, la cui applicazione, nel rispetto della convenzione, è demandata dal successivo comma 9, dell'art. 49, suddetto ai soggetti gestori". Conseguentemente, la tariffa illegittima è stata disapplicata anche in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5.
La Enna Euno s.p.a. ricorre per la cassazione delle sentenze di appello, meglio specificate in epigrafe, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria.
L'avv. O resiste con controricorso e memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, i ricorsi della società proposti contro la stessa persona, per la cassazione di due sentenze perfettamente uguali, relative alla stessa obbligazione, frazionata in due rate (acconto e conguaglio), sulla base degli stessi motivi, vanno riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., in quanto, pur essendo diversi gli atti impugnati, la materia del contendere è perfettamente sovrapponibile, e il simultaneus processus consente una economia processuale e previene il rischio di giudicati contrastanti: "In tema di contenzioso tributario, i ricorsi per cassazione che traggono origine dalla impugnazione di avvisi di accertamento relativi ad annualità contigue e notificati all'esito di un'unica verifica fiscale, effettuata dal competente Ufficio finanziario sulla base degli stessi riscontri e dello stesso metodo di accertamento, danno luogo a cause connesse suscettibili di riunione ai sensi dell'art.274 c.p.c., al fine di prevenire il rischio di un contrasto tra
giudicati" (Cass. 10792/2007;
v. anche Cass. 3830/2010). Nel merito i ricorsi non possono trovare accoglimento.
2. Con il primo motivo, la difesa della società ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7, pone
alla Corte il seguente quesito di diritto: "se esuli dalla giurisdizione tributaria, come configurata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la controversia circa l'attribuzione del potere di
determinare la tariffa di igiene ambientale, di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, da parte di una società d'ambito territoriale,
costituita in Sicilia in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 bis, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n 2983/1999 (introdotto con o.m. n 3190/2002), anche ove tale cognizione sia svolta attraverso la disapplicazione dell'ordinanza del commissario delegato n. 885/2003 (o di altre previe ordinanze di protezione civile) nell'ambito di un giudizio d'impugnazione della fattura emessa dalla società stessa;
considerato che tale disapplicazione opererebbe in via principale, perché concerne la causa della lesione del diritto del ricorrente, e in ogni caso che la cognizione s'incentrerebbe su scelte discrezionali dell'Amministrazione, quali si sono concretizzate nelle citate ordinanze".
L'oggetto della controversia è costituito dalle impugnazioni, da parte dell'avv. O, degli atti con i quali le veniva richiesto il pagamento della t.i.a. (acconto e conguaglio 2004) quantificata in base alla tariffa determinata dalla Enna Euno s.p.a. e non dall'ente locale, cui la legge attribuisce il "potere impositivo". Si tratta, dunque, di una tì pica lite fiscale, correttamente portata alla cognizione della competente commissione tributaria. Infatti, la natura della pretesa cui resiste la O (pagamento della t.i.a.) è di tipo fiscale, come ha avuto modo di chiarire anche la Corte Costituzionale: "La tariffa di igiene ambientale (Tia), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art.49, presenta tutte le caratteristiche