Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28973

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In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a una controversia avente ad oggetto l'annullamento di alcuni provvedimenti di rideterminazione dei canoni annuali per la concessione di beni demaniali marittimi, sul presupposto che, attraverso gli stessi, il Comune si fosse limitato a disporre il ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28973
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

289 73-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

PIETRO CURZIO - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - ADELAIDE AMENDOLA Ud. 15/09/2020 - - Presidente di Sezione - A M PU R.G.N. 23100/2019 ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA Consigliere - hon28973 Rep. - Consigliere - LUCIO NAPOLITANO سا - Rel. Consigliere - M D M leo A GTI - Consigliere - L RO - Consigliere - - Consigliere - A C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23100-2019 proposto da: MARINA DI VARAZZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA LAURAelettivamente MANTEGAZZA 24, presso il dott. M G, rappresentata e difesa dall'avvocato R B;

- ricorrente -

234 1 чого nonchè

contro

COMUNE DI VARAZZE, REGIONE LIGURIA, AGENZIA DEL DEMANIO DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1034/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere M D M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M D L per delega dell'avvocato Rodolfo Barsi.

FATTI DI CAUSA

Marina di Varazze S.r.l. ricorre per motivi di giurisdizione, nei 1.- , della Regione Liguria e della confronti del Comune di Varazze Agenzia del Demanio per la Liguria, contro la sentenza del 13 febbraio 2019 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso sentenza del Tar Liguria che, riuniti tre ricorsi proposti dalla società, volti all'annullamento di tre provvedimenti di rideterminazione dei canoni dovuti in dipendenza di una concessione demaniale marittima, li aveva dichiarati inammissibili, declinando la propria giurisdizione, in favore del giudice ordinario. 2.- Ha osservato il Consiglio di Stato: -) il riparto di giurisdizione in materia di concessioni di beni è regolata dall'articolo 133, primo comma, lettera b), del codice del processo amministrativo, che devolve al giudice ordinario, tra l'altro, le controversie concernenti canoni concessori;
-) la giurisdizione del giudice ordinario ricorre a condizione che l'atto della pubblica amministrazione determinativo del canone abbia natura vincolata e non involga l'esercizio di poteri discrezionali, a fronte dei Ric. 2019 n. 23100 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2- quali la situazione soggettiva del privato sia da qualificare in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo;
-) in particolare, la rideterminazione dei canoni concessori ha natura vincolata quando le condizioni e i presupposti fattuali per l'incremento sono già stabiliti dalla legge, sicché l'amministrazione concedente si limita, nel provvedimento rivolto al privato, ad una quantificazione delle somme previo accertamento tecnico dei presupposti fattuali;
-) l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, legge finanziaria 2007, che fissa i criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, non lascia alcun apprezzamento discrezionale alla pubblica amministrazione, sicché la posizione del privato nei suoi confronti è di diritto soggettivo;
-) non incide sulla controversia la sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 2017, numero 29, che ha esaminato una questione, quella della rideterminazione dei canoni concessori in relazione alle concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime, estranea al giudizio in esame, tenuto conto della nota del Comune di Varazze del 17 novembre 2017 secondo cui «nel caso del porto di Varazze non esistono allo stato attuale pertinenze demaniali (che si determinano allo scadere della concessione demaniale) per cui le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di pertinenze demaniali non interessano il porto di Varazze»;
-) il Comune di Varazze aveva quantificato le somme dovute dal concessionario sulla sola base dei presupposti fattuali previsti dalla sopravvenuta normativa, in difetto di ogni apprezzamento discrezionale, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. ―3. Gli intimati non spiegano difese. Ric. 2019 n. 23100 sez. SU - ud. 15-09-2020 -3- Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. - RAGIONI DELLA DECISIONE Secondo la ricorrente gli originari ricorsi indirizzati al Tar Liguria 1. - avrebbero sollevato questioni che involgevano il potere discrezionale della pubblica amministrazione nella determinazione del canone demaniale. Viene osservato, in sintesi, che nei tre ricorsi si era evidenziata la natura discrezionale del provvedimento volto alla rideterminazione dei canoni, sia sotto l'aspetto della ricomprensione nel complesso dei beni oggetto di concessione nella prospettiva poi accolta dalla sentenza — della Corte costituzionale

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