Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/04/2006, n. 9347
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TITO, in persona del Sindaco pro tempore, geom. LA Fermo, autorizzato con Delib. Giunta municipale n. 30 del 25 febbraio 2004, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27, presso lo studio dell'avv. Ada De Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti DELFINO Francesco e Francesco Laviani, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA NN MA, elettivamente domiciliata in Roma, via Costantin Morin 45, presso lo studio dell'avv. ARDITI Michele, che, unitamente all'avv. Pasquale Gioia, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 857/2003 del 13 novembre 2003, depositata il 14 novembre 2003, notificata il 13 gennaio 2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 aprile 2006 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni scritte del P.G., il quale ha chiesto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigettino il motivo di ricorso relativo alla giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra NS NN RI conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Potenza, il Comune di Tito, per ivi sentir dichiarare non dovuto il pagamento preteso dall'ente locale a titolo di canone acqua potabile ed eccedenza consumi per l'anno 1997. L'attrice chiedeva che fosse dichiarata non dovuta l'eccedenza sui consumi perché determinata con metodo induttivo e che fosse riclassificata l'attività da essa svolta.
Il Comune di Tito, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che la domanda attorea, concernendo la supposta erronea determinazione del canone acqua e la supposta non corretta valutazione giuridica dell'utenza, si risolveva in una impugnativa della Delib. Giunta comunale n. 31/1999, sicché sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Il Giudice di Pace di Potenza, con la sentenza in epigrafe, dichiarava la propria giurisdizione e, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava non dovuta l'eccedenza dei consumi richiesta per l'anno 1997. Avverso tale sentenza il Comune di Tito propone ricorso per Cassazione con tre motivi, riproponendo la questione relativa al difetto di giurisdizione. La sig.ra NS NN RI resiste con controricorso che illustra anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il terzo motivo di ricorso - che devono essere trattati unitariamente essendo