Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/05/2018, n. 11556
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In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all'eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione.
Sul provvedimento
Testo completo
1 155 6 / 18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Co Cer ze Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI ALTRI Dott. MARCELLO IACOBELLIS Motivazione - Presidente - semplificata -- Rel. Consigliere - Dott. M MI Ud. 27/02/2018 - Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - CC R.G.N. 2233/2017 Dott. E CE - Consigliere - Gon. 4556 Dott. M E L TRRE - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2233-2017 proposto da: INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE E C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C C;
- ricorrente ·
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5862/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/06/2016;
9 9 1 2 8 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Industria Manifatture Serpone e C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP per l'anno 2010;
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la contribuente invoca omessa ed insufficiente motivazione di circostanze determinanti e rilevanti per la decisione nonché omessa giustificazione dell'implicita scelta di disattendere tali circostanze, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: nonostante il richiamo ai documenti