Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/02/2023, n. 07216

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/02/2023, n. 07216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07216
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VISCITO MAURO nato a SALERNO il 28/04/1967 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F L, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
rilevata la comunicazione di mancata partecipazione all'udienza, per motivi personali, fatta pervenire dal difensore dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che aveva condannato V M per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "Vi. Co. S.r.l.", fallita il 15 ottobre 2013. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, V M, nella qualità di legale rappresentante fino al 18 marzo 2013, in concorso con il padre V, legale rappresentante dal 18 marzo al 15 ottobre 2013, al fine di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe distratto la somma di euro 145.235,16 nonché i beni facenti parte del patrimonio aziendale o, comunque, avrebbe distratto il provento dell'alienazione dei suddetti beni e, in particolare, di un terreno edificabile, di un'unità immobiliare e di svariati veicoli.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la situazione di dissesto della società e le operazioni distrattive sarebbero intervenute quando egli non era più legale rappresentante della società. Tali operazioni, pertanto, non essendogli stato riconosciuto, in epoca successiva alla perdita della carica formale, il ruolo di amministratore di fatto, non potrebbero essere attribuite alla sua responsabilità. A tal riguardo, il ricorrente evidenzia che: originariamente gli era stato contestato, in concorso con il padre V, anche il reato di bancarotta preferenziale in relazione a taluni pagamenti effettuati in favore solo di taluni dei numerosi creditori;
il giudice di primo grado, però, l'aveva assolto da tale imputazione, ritenendo che tali condotte fossero ascrivibili al solo Viscito V, atteso che erano state commesse nell'aprile 2013, quando egli non era più amministratore di diritto e mancando i presupposti per ritenerlo, successivamente alla perdita della carica formale, amministratore di fatto. Tale assoluzione, a parere del ricorrente, si porrebbe in palese contraddizione con la ritenuta responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva, che, essenzialmente, avrebbe ad oggetto condotte commesse nello stesso periodo e in ordine alle quali dovrebbero valere le stesse argomentazioni spese con riferimento alla bancarotta preferenziale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche perché non avrebbe adeguatamente argomentato sulla possibile riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi