Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 07766

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 07766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07766
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORANTE RENATO nato a BENEVENTO il 18/06/1967 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G PATOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione del delitto di ricettazione della carta di identità intestata a P O, di cui al capo 3);
l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, con riferimento alla determinazione del momento di consumazione del delitto di ricettazione degli altri beni indicati al capo 3) dell'imputazione;
dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato M C del foro di BENEVENTO in difesa di: MORANTE RENATO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. R M ricorre avverso la sentenza del 19/10/2021 con la quale la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di secondo rinvio dopo l'annullamento parziale emesso dalla Corte di cassazione (dapprima Sez. 1, n. 48259 del 24/09/2014, poi Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020), ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, confermata dalle prime due sentenze della Corte di appello di Napoli, poi parzialmente annullate dalle succitate sentenze rescindenti. Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato M responsabile dei reati di detenzione di esplosivi e armi, anche da guerra, di ricettazione di armi da sparo di provenienza furtiva e di quattro targhe di autovetture, del reato di detenzione di materiale esplosivo, costituito da componenti separati. La Corte di appello con la sentenza emessa all'esito del giudizio rescissorio: - ha assolto M dal reato di cui al capo 4 (detenzione di materiale esplosivo, aggressivi chimici e congegni micidiali, di cui agli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in data 20.03.2010), perché il fatto non sussiste;
- ha dichiarato non doversi procedere, per essersi il reato di ricettazione estinto per prescrizione, con riguardo ai fatti indicati al capo 3, dopo avere escluso però la ricettazione di: n. 17 carte di identità in bianco e senza numero;
n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165;
n. 1 pistola russa marca Baikal, semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa;
n. 1 pistola semiautomatica cal. 22 Pietro Beretta, con matricola abrasa, con serbatoio inserito contenente n. 10 cartucce;
n. 1 pistola cal. 40, semiautomatica, marca Star, con matricola abrasa, oltre serbatoio vuoto;
n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola;
n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola, indicata alla lettera O della nota della Polizia giudiziaria;
n. 1 pistola semiautomatica, cal. 7,65, marca Bayard, con matricola abrasa;
n. 2 nulla osta per l'acquisto di armi, recanti i numeri 1449899 e 1449900, in bianco, non compilati, denunciati come sottratti il 24.03.2010;
n. 1 carta di identità n. AA4807752, intestata a P O e denunciata come smarrita in data 8.03.2009, nonché del codice fiscale intestato al medesimo Pizzi. Per l'effetto di tali decisioni, la Corte territoriale ha determinato la pena finale in anni undici, mesi sette di reclusione ed euro 2.600,00, confermando nel resto.

2. La difesa, con il ricorso, ha sviluppato più motivi.

2.1. Col primo motivo, ha denunciato violazione degli artt. 33 e 42 cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cost., con nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 19.10.2021, per aver stabilito lo stesso magistrato che si era astenuto, dott. A, da Presidente della Sezione, lo spostamento del procedimento dal Collegio B, a cui lo aveva destinato il Presidente della Corte di appello, ad altro Collegio.

2.2. Col secondo motivo denuncia che, con riferimento al reato di cui al capo 3 dell'imputazione (ricettazione di svariate armi e altri beni), la Corte sarebbe incorsa in vizio di motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e degli artt. 157 e 158 cod. pen. Il tentativo di supplire alla mancanza di accertamento della data di consumazione delle ricettazioni contestate nel suddetto capo - censurato dalla Cassazione in sede rescindente - viene ritenuto dal ricorrente illogico e contrario al principio stabilito in sede di legittimità, con riferimento: a) ai nulla osta n. 1449899 e 1449900, perché la denuncia del 24.03.2010 era successiva al ritrovamento dei medesimi da parte della Polizia giudiziaria in data 6.03.2010, laddove essi si riferivano a serie iniziata il 21.03.2001 ed esaurita in data 11.09.2001, data a cui doveva ancorarsi il dies a quo della prescrizione, in carenza di altri elementi, tenuto anche conto che M, al momento di detto ritrovamento del 6.03.2010, era detenuto da oltre due anni, essendo entrato in carcere nel 2008;
pertanto, non poteva certamente aver ricevuto tali documenti durante la detenzione carceraria;
b) ai seguenti altri beni: n. 17 carte di identità in bianco e senza numero;
n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165;
n. 1 pistola russa marca Baikal, semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa;
n. 1 pistola semiautomatica cal. 22 Pietro Beretta, con matricola abrasa, con serbatoio inserito contenente n. 10 cartucce;
n. 1 pistola cal. 40, semiautomatica, marca Star, con matricola abrasa, oltre serbatoio vuoto;
n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola;
n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola, indicata alla lettera "O" della nota della Polizia giudiziaria;
n. 1 pistola semiautomatica, cal. 7,65, marca Bayard, con matricola abrasa. Gli elementi tratti dal materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a retrodatare la consumazione delle ricettazioni al dicembre 2009 (dichiarazione di Lombardi) o in epoca prossima alla costruzione del bunker (2004) presso il quale dette armi furono rinvenute. Ancora, in ordine a n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165, la denuncia risaliva a un furto commesso il 9.09.2001, sicché il reato di ricettazione avrebbe dovuto farsi risalire ad epoca prossima a tale epoca, con sua conseguente prescrizione.

2.3. Col terzo motivo, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 627 cod. pen., quanto alla catalogazione delle armi di cui ai capi 1, 2 e 3. Tale questione era rimasta assorbita, ma non decisa, all'esito della sentenza di legittimità, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi in merito.

2.4. Col quarto motivo, denuncia violazione dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, e vizio della motivazione, per la mancata disamina della suddetta questione relativa alla catalogazione delle armi.
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