Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2021, n. 34751
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____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21511 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMI- CA SALVATORE ARTURO E FORMICA ORAZIO (P.I.: 01390010831), in persona del legale rappresentante pro tempore, S A F rappresentato e difeso dagli avvocati L C (C.F.: CLE LGU 35E14 F400N) e G C (C.F.: CLE GNN 66L16 A638M) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI MILAZZO (C.F.: 00226540839), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore S M (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Barcellona P d G, emessa nella causa iscritta al n. 459 dell’anno 2018 del R.G., in data 25 maggio 2018;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 aprile 2021 dal consigliere A T;Ric. n. 21511/2018 – Sez. 3 - Ud. 20 aprile 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21511/2018 Numero sezionale 1088/2021 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 34751/2019Data pubblicazione 26/05/2021 del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Nell’ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti del Comune di Milazzo, nella quale è intervenuto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Formica S A e F O (surro- gandosi al creditore procedente), il giudice dell’esecuzione ha liquidato il compenso spettante al custode dei beni pignorati Mario Scardino, ponendolo a carico del creditore procedente. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.T.I. Formica) ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U.S.G. – Testo Unico delle Spese di Giustizia), sostenendo che il pa- gamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di Barcellona P d G. Ricorre il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Formica S A e F O, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha proposto di dichiarare il ricorso manife- stamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte ed il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. L’A.T.I. ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. La Corte, con ordinanza n. 9268 in data 20 maggio 2020, ha peraltro disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. came- ralizzata, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge Ric. n. 21511/2018 – Sez. 3 - Ud. 20 aprile 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 21511/2018 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge Numero sezionale 1088/2021Numero di raccolta generale 34751/2019 18 dicembre 2020 n. 176. Data pubblicazione 26/05/2021 L’A.T.I. ricorrente ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «errata inter- pretazione del D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115;violazione e fal- sa applicazione dell’art. 170 di detto D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;Difetto di motivazione, comunque insufficiente». Il motivo è manifestamente infondato. La decisione impugnata è pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere, principi di recente ulterior- mente puntualizzati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 del 11/05/2021, che non risulta ancora massimata) nel senso che l’ambito applicativo del rimedio di cui all’art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazio- ne, con esclusione di quelle relative all’individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell’ausiliario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247 – 01: «in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento», per cui «è inammissibile il ri- corso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice»;conf.: Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156 – 01). In applicazione (e adattamento) dei suddetti principi (enuncia- ti in tema di processo di cognizione) al processo di esecuzio- Ric. n. 21511/2018 – Sez.
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