Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2024, n. 30461

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Ordinanza
26 novembre 2024
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Ordinanza
26 novembre 2024

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In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2024, n. 30461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30461
Data del deposito : 26 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 101/2023 Numero sezionale 3757/2024 Numero di raccolta generale 30461/2024 Data pubblicazione 26/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' ENRICO SCODITTI Presidente SANITARIA GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Ud.14/11/2024 CC LINA RUBINO Consigliere CHIARA GRAZIOSI Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 101/2023 R.G. proposto da: IMTIAZ ADIBA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato FORGIONE ERCOLE ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO PIETRO ([...]) -ricorrente-

contro

NN CE, ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI SPA, GIANAZZA GIULIO ANTONIO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ZIBETTI ADELIO, ALLIANZA GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, GERBI NERITAN, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, KONE SPA, ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. Numero registro generale 101/2023 Numero sezionale 3757/2024 Numero di raccolta generale 30461/2024 -intimati- Data pubblicazione 26/11/2024 sul controricorso incidentale proposto da ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI SPA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALTRINIERI VINCENZO ([...]) -ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da GERBI NERITAN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO ([...]) -ricorrente incidentale-

contro

ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3308/2022 depositata il 20/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Fatti di causa

1.- IN CH, il 13.5.2013, ha avvertito capogiri e perdita di coscienza. Accompagnato dalla moglie IB IM, si è presentato al Pronto Soccorso dell'Istituto Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove, fatta diagnosi di sincope NDD, è stato 2 di 15 Numero registro generale 101/2023 Numero sezionale 3757/2024 Numero di raccolta generale 30461/2024 dimesso con la prescrizione di misurare pressione e fare Data pubblicazione 26/11/2024 elettrocardiogramma. Il giorno dopo, seguite queste indicazioni, il CH, sempre accompagnato dalla moglie, è tornato in ospedale, dove ha nuovamente perso conoscenza, ma è stato nuovamente dimesso. Tuttavia, mentre si avviava ad uscire dalla clinica, è caduto su una scala mobile interna, rompendosi il rachide cervicale. A causa di tale episodio egli è rimasto invalido al 90%, immobilizzato in un letto, per circa otto anni, fino a quando, nel 2021, è deceduto. 2.- Nel 2015, la moglie, in proprio e quale rappresentate del CH, che, come si è detto, a causa di quella caduta è rimasto invalido ed incapace, ha agito nei confronti della clinica Humanitas chiedendo un risarcimento dei danni subiti sia dal lei che dal marito. La clinica si è costituita, ha negato responsabilità, ha chiamato in causa sia i medici che hanno visitato il marito, sia la società produttrice della scala mobile. I chiamati si sono costituti a loro volta, ed hanno chiamato in causa, almeno alcuni di loro, le rispettive assicurazioni: la Allianz e la Unipol. Il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto sia la responsabilità dei medici, per avere dimesso il paziente, sia quella della clinica, ed ha liquidato un milione e mezzo circa per il CH e 300 mila euro circa per la moglie. Inoltre, ha stabilito che la somma dovuta dalla clinica fosse per il 50% a carico di due dei medici convenuti, GI ON IA e RI RB, che dovevano ripartirsela, il primo al 40%, il secondo al 60%. Questa decisione è stata impugnata, con appello principale, dalla clinica e, con appello incidentale adesivo, dai due medici. 3 di 15 Numero registro generale 101/2023 Numero sezionale 3757/2024 Numero di raccolta generale 30461/2024 Nel corso dell'appello è deceduto il CH e la causa è stata Data pubblicazione 26/11/2024 riassunta nei confronti della moglie. La Corte di Appello ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, salvo a ridurre l'ammontare del risarcimento a 650 mila euro, variando la percentuale posta a carico dei medici. 3.- Ricorre per cassazione, con ricorso principale, la vedova del danneggiato, AZ IB, che propone quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria, cui ha fatto seguito il controricorso dell'Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata s.p.a., che ha altresì proposto ricorso incidentale basato su cinque motivi, ed illustrato da memoria, ed il controricorso del dott. RB, con ricorso incidentale, basato su due motivi. Ragioni della decisione Ricorso principale 1.- Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 2909 c.c. e 342 c.p.c. Sostiene la ricorrente di avere eccepito in secondo grado l'intervenuto giudicato sul danno non patrimoniale, almeno su parte di esso. Il giudice di primo grado aveva liquidato tale danno su una invalidità del 90%, ed, a fronte di tale liquidazione, i convenuti avevano appellato soltanto due aspetti di essa: che la liquidazione dovesse farsi sull'85% e non sul 90%, e che era stata riconosciuta una personalizzazione non fondata su alcuna prova. Per il resto, invece, non vi era stata impugnazione e dunque l'accertamento del primo grado doveva ritenersi fermo. La Corte di Appello ha replicato che invece l'appello investiva l'intera liquidazione del danno non patrimoniale, devolvendo quindi al giudice di secondo grado la relativa cognizione. Il motivo è infondato. 4 di 15 Numero registro generale 101/2023 Numero sezionale 3757/2024 Numero di raccolta generale 30461/2024 Mentre la ricorrente non riporta la parte dell'appello che sarebbe Data pubblicazione 26/11/2024 stata limitata a quei soli aspetti del danno non patrimoniale, quella parte tuttavia risulta dall'atto di appello alle pagine 39-42 che contengono, in due motivi (terzo e quarto), la contestazione sia della percentuale di invalidità riconosciuta (terzo motivo di appello) che della personalizzazione (quarto motivo). A tali richieste il giudice di appello si è attenuto, riducendo l'ammontare del risarcimento secondo quanto chiesto in appello. Non è andato ultra petita, né ha violato il giudicato, ma ha risposto esattamente ai motivi di impugnazione. 2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 2043, 2059, 1223, 1226 c.c. La questione posta con tale motivo riguarda la liquidazione del danno biologico per il caso di premorienza. Si è detto che il danneggiato è morto durante il procedimento di appello. Il che ha comportato che il danno biologico non poteva più essere liquidato sulla base della sua aspettativa di vita, ma piuttosto sulla base dell'effettivo vissuto (9 anni). Per operare tale liquidazione il giudice di appello ha utilizzato le tabelle milanesi, che, per il caso di premorienza, prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine. Secondo la ricorrente questo criterio è illogico ed è già stato giudicato come illegittimo da questa Corte, dovendosi invece propendere per una liquidazione proporzionale e non già decrescente. Il motivo è fondato. E' principio di diritto che << Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del 5 di 15 Numero registro generale 101/2023 Numero sezionale 3757/2024 defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva Numero di raccolta generale 30461/2024 della vita del danneggiato e non a quella

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