Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2006, n. 17152

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Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del "thema decidendi" anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2006, n. 17152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17152
Data del deposito : 27 luglio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI RA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso l'avv. Liberatore Roberto, che lo difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
EN PI, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Balivi n. 8, presso l'avv. Leonardi Sergio, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Roberto Ubaldi, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
IA UI;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1939/01 del 21 settembre - 4 dicembre 2001 (R.G. 1018/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2006 dal Relatore Cons. Dr. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. R. Liberatore per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 28 luglio 1995 AI RA ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Pistoia, EN PI e IA UI. Ha chiesto l'attore che l'adito tribunale, da un lato, dichiarasse la inefficacia, nei propri confronti, dell'atto 2 agosto 1994 con il quale il IA aveva venduto un fondo in Laroporecchio al EN (proprietario di un fondo confinante), fondo già promesso in vendita a esso concludente con preliminare 6 febbraio 1990 per il prezzo di L. 185 milioni di cui L. 150 milioni già versati, atteso che per effetto di tale atto esso attore era stato privato dell'unica garanzia patrimoniale del proprio credito (restitutorio), dall'altro, disponesse, al sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento, in suo favore, del fondo in questione, offrendo esso concludente il pagamento del saldo, in esecuzione del ricordato preliminare 6 febbraio 1990.
Solo in via subordinata l'attore ha dichiarato di volere riscattare il fondo in questione (ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art.8) attesa la propria qualità di coltivatore diretto dello stesso, In
forza di contratto di affitto stipulato contestualmente alla sottoscrizione del preliminare 6 febbraio 1990.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alle avverse pretese, deducendone la infondatezza.
Il EN, in particolare, ha fatto presente che il contratto di affitto 6 febbraio 1990 stipulato tra il IA e il AI era simulato.
Il IA, per suo conto, oltre a eccepire la natura simulata del ricordato contratto di affitto, ha esposto che il contratto definitivo di vendita, in favore del AI - in esecuzione del preliminare 6 febbraio 1990 - non era stato mai perfezionato per fatto esclusivo (disinteresse, atteso che era già nel godimento del fondo) del AI.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale ha rigettato tutte le domande, atteso, quanto alla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. che facevano difetto le condizioni per il suo accoglimento, quanto a quella ex. art. 2932 c.c. che la stessa era stata trascritta solo posteriormente alla trascrizione della vendita IA - EN, quanto, infine, alla pretesa subordinata, che doveva essere dichiarata la nullità, per simulazione assoluta, del contratto di affitto.
Gravata tale pronunzia dal soccombente AI la Corte di appello di Firenze con sentenza 21 settembre - 4 dicembre 2001 ha rigettato l'appello.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 15 gennaio 2003, Gai RA, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso, EN PI.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede IA UI. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I giudici di secondo grado, come evidenziato in parte espositiva, hanno affermato la competenza del tribunale in composizione ordinaria (e non della sezione specializzata agraria) a conoscere, incidentalmente, della nullità - per simulazione assoluta - del contratto di affitto agrario apparentemente stipulato il 6 febbraio 1990 tra IA UI e AI RA.

2. il ricorrente, con il primo motivo censura nella parte de qua la sentenza gravata denunziando "violazione e falsa applicazione D.Lgs.14 febbraio 1990, n. 29, art. 9 e artt. 34 e 39 c.p.c. in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 2, 3 e 5 per violazione delle norme che regolano la competenza e la litispendenza e per omesso esame di circostanze decisive ai fini della decisione".
Si osserva, infatti, che con atto 28 luglio 1995 lo stesso EN aveva sollevato la specifica questione della simulazione del contratto di affitto innanzi alla sezione specializzata agraria e la relativa controversia è tuttora pendente presso tale giudice che, correttamente, ha sospeso il giudizio innanzi a sè, diretto alla riconsegna del terreno, ritenendo pregiudiziale l'accertamento della titolarità della proprietà.
Avendo la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla questione, evidenzia il ricorrente, la sentenza impugnata appare irrimediabilmente viziata, per un verso, per l'omesso esame e la mancata motivazione in ordine alla natura della questione sulla validità del contratto, per altro, per la superficialità dell'esame della questione da parte dello stesso giudice.
In realtà, conclude il ricorrente, il giudice non poteva che declinare la propria competenza per materia a conoscere della controversia, in favore della sezione specializzata agraria e, comunque, non rilevare la litispendenza tra questo giudizio e quello instaurato dal EN innanzi al tribunale di Pistoia, sezione specializzata agraria.

3. Come puntualmente eccepito da parte del controricorrente, il motivo è manifestamente infondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.

3.1. Come osservato in parte espositiva il presente giudizio è stato introdotto, dal AI, dinanzi al tribunale di Pistoia, con atto 28 luglio 1995.
A norma della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, pertanto, quanto alla eccezione della incompetenza per materia del giudice adito, deve trovare applicazione l'art. 38 c.p.c. nella sua formulazione per effetto dell'art. 4 della ricordata L. n. 353.
Giusta questo ultimo "la incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione".
Certo che nella specie ne' il AI o altro dei convenuti ne' il giudice hanno rilevato l'incompetenza per materia del tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia ne' nel corso della prima udienza di trattazione del 19 dicembre 1995, ne' in quella, successiva, del 14 marzo 1996, è di palmare evidenza che la questione stessa non poteva essere sollevata successivamente. Deriva da quanto precede, pertanto, che corretta la motivazione della sentenza gravata nel senso che è inammissibile - a norma di cui all'art. 38 c.p.c. - la eccezione di incompetenza per materia del giudice adito a conoscere della eccepita nullità, per simulazione, del contratto di affitto agrario apparentemente stipulato tra il AI e il IA il 6 febbraio 1990, sollevata dal AI tardivamente, deve dichiararsi la competenza ratione materiae del tribunale in composizione ordinaria. (Anche atteso che non essendo stato chiesto l'accertamento della nullità del descritto contratto di affitto agrario con efficacia di giudicato, trattasi di accertamento incidentale comunque consentito al tribunale in composizione ordinaria).

3.2. Quanto, ancora, alla eccepita "litispendenza", o, comunque, "continenza", tra il presente giudizio e quello promosso dal EN innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Pistoia, e alla omessa motivazione sul punto si osserva che la sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa, senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza, contiene un'implicita pronunzia affermativa della competenza, impugnabile, per tale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c. e che in presenza di una pronunzia implicita e dunque immotivata sulla competenza, la omessa motivazione del giudice a quo perde però ogni rilievo, in quanto a questa manchevole attività sopperisce la Corte di Cassazione la quale, statuendo autonomamente sulla competenza in forza dei poteri d'indagine di fatto connessi al denunciato errar in procedendo, provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito (Cass. 2 agosto 2003, n. 1779). In altri termini - in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - deve ribadirsi, ulteriormente, che la deduzione, come motivo di ricorso per Cassazione, di una questione riguardante la competenza non può farsi sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che, in ordine alla detta questione, come in ordine ad ogni questione che involga l'applicazione di una norma processuale, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, potendo essa procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, al fine di individuare il giudice competente (in termini, ad esempio, Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080, nonché Cass.24 novembre 2005, n. 24808).

3.3. Correttamente, comunque, anche a prescindere dal profilo di inammissibilità della deduzione sopra evidenziato, i giudici del merito hanno ritenuto la insussistenza, nel caso concreto, di una ipotesi di litispendenza,o di continenza, tra il presente giudizio e quello innanzi alla sezione specializzata agraria. A prescindere dal considerare che, eventualmente, era onere del AI impugnare, con regolamento di competenza, il provvedimento con il quale la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Pistoia ha sospeso il giudizio pendente innanzi a sè, in attesa della definizione di quello pendente innanzi al tribunale in composizione ordinaria, fanno difetto, in radice, le condizioni volute dall'art.39 c.p.c. perché possa affermarsi

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